Corsi di naturopatia “riconosciuti” o “accreditati”. Facciamo chiarezza. Scuola Superiore di Counseling in naturopatia. Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (Uni.Psi)
Le scuole di formazione, i corsi e i Diplomi rilasciati dall’Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali Uni.Psi hanno la stessa validità legale e sono riconosciuti e accreditati in base alle stesse disposizioni di legge, nazionali ed europee, valide per gli altri enti, scuole, associazioni e federazioni, percorsi accademici che vantano riconoscimenti e accreditamenti legalmente e legislativamente concessi in materia di counseling, naturopatia e medicine non convenzionali.
Molti lettori ci scrivono per avere informazioni circa la validità dei titoli rilasciati da “Università” libere o popolari, e specialmente circa la validità dei titoli da esse rilasciati. Spiace dover rimarcare come, nella maggioranza dei casi, non venga esaurientemente chiarito come tali titoli non hanno alcun valore legale, e neppure possono essere considerati utili ai fini di un futuro “riconoscimento” legislativo. Prima di farsi illudere da pubblicità ingannevoli, suggeriamo di leggere attentamente quanto segue, e di informarsi presso le sedi competenti e non presso le scuole di naturopatia, le quali hanno tutto l’interesse a vendere i loro corsi, spesso a scapito della corretta comunicazione.
La denominazione “Università” è riservata, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
E’ superfluo ricordare che l’utilizzo e la pubblicità relativa a istituzioni denominate “Accademie”, “Libere Università “ o “Università popolari” configura una precisa violazione di legge e un inganno nei confronti dei consumatori quando si tratta di istituzioni private prive delle necessarie autorizzazioni di legge, le quali non possono rilasciare Diplomi di laurea nè altri titoli che in qualunque modo abilitino all’esercizio di una nuova professione. Non ci risulta, ed è assolutamente pacifico, che nessuna Scuola di naturopatia o medicine non convenzionali possieda la necessaria autorizzazione per rilasciare titoli universitari e tantomeno per riconoscere nuove professioni. Inoltre, la qualifica di “Libera Università” che molte scuole si attribuiscono, è chiaramente, alla luce delle disposizioni sopracitate, una precisa violazione di legge (si veda in proposito l’elenco delle Università e delle Libere Università legalmente riconosciute in http://www.uncappuccinoperunpc.it/studenti/elenco_universita.html. Si osserverà come non esistano le sedicenti Libere Università in Counseling e in naturopatia o altre medicine alternative).
Occorre altresì precisare che esistono Università popolari come l’Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (Uni.Psi) che si fregiano legittimamente di questo titolo, come ci segnala la Presidente dell’Associazione “Avalon”, Dr.ssa Elisa Savarese, in quanto espressamente e specificamente a ciò autorizzate da un apposito Decreto legge del 21 maggio 1991. A maggior ragione, quindi, invitiamo coloro che siano interessati a frequentare una Scuola che si fregia del tiutolo di “Università”, a verificare se essa sta ingannando i suoi potenziali clienti, come purtroppo avviene nella maggior parte dei casi, oppure se tale titolo le è conferito dalla affiliazione alla Confedereazione nazionale delle Università popolari Italiane, o da altro specifico riconoscimento legislativo (per approfondimenti, si veda l’interessante e chiara precisazione circa l’utilizzazione della denominazione “Università” in : http://www.cnupi.it/scaffale/NomeUniversità.doc.pdf).
Per esempio, a quanto ci risulta (si veda in proposito: http://www.naturopatia.it/scuola_tradizionale.htm), l’Istituto Rudy Lanza utilizza ancora oggi la denominazione di “Libera Università” senza averne alcun titolo, il quale potrebbe derivare soltanto da uno specifico riconoscimento legislativo che, nel caso in esame, non è mai stato concesso. Quindi, quando una scuola di vanta di aver fondato una disciplina, anziché dichiarare di aver soltanto raccolto varie materie, tutte già “fondate” da altri, in un percorso didattico unitario, e si presenta come Università, prospettando da trent’anni un riconoscimento legislativo che non è mai venuto e non verrà mai, ci sembra utile mettere sull’avviso coloro che, animati dalle più buone intenzioni, vogliano intraprendere questa attività, circa la poca trasparenza e serietà delle organizzazioni che operano nel settore. (Naturalmente, siamo sempre a disposizione per rettificare immediatamente le nostre affermazioni, peraltro supportate da precise disposizioni di legge, qualora gli interessati vogliano fornirci cortese, ma argomentata smentita).
Il fatto che una scuola pubblicizzi il fatto di essere accreditata presso Il Ministero dell’Istruzione e della ricerca scientifica come Ente autorizzato all’organizzazione di corsi ECM è un’altro modo di approfittare dell’ignoranza di chi confonda tale qualifica con quella di scuola legalmente riconosciuta per rilasciare un titolo legalmente riconosciuto di naturopata. La beffa, tra l’altro, sta nel fatto che le scuole che utilizzano questa strategia ingannevole fanno riferimento a corsi impartiti a personale appartenente a un Albo di diritto pubblico abilitante l’esercizio di professioni sanitarie, ben sapendo che quella di naturopata, invece, è una professione priva di Albi e di riconoscimenti legislativi.
Quanto alle Università popolari, tra i loro scopi e funzioni non esiste il rilascio di titoli legalmente riconosciuti, tantomeno di livello universitario. Solo un ingenuo può davvero pensare di poter esercitare una nuova professione in ambito sanitario legalmente e legislativamente riconosciuta per il fatto di aver seguito un corso presso una Università Popolare! Ma l’ostinazione ossessiva con cui molti sono alla ricerca di titoli legalmente riconosciuti, anche là dove non esiste neppure un accordo di massima sui contenuti e le competenze di tale professione, testimonia soltanto la povertà di intenti e di serie motivazioni che animano coloro che sono alla ricerca di un facile e remunerativo sbocco lavorativo.E’ evidente, infatti, che il meritorio e lodevole scopo di queste associazioni, denominate Università Popolari, non può essere confuso con quello delle normali istituzioni universitarie, pur potendo esse fregiarsi di tale denominazione, ingannevolmente sfruttata da alcune scuole. Infatti, suggeriamo di leggere su:http://www.cnupi.it/domande.html, il sito della Confederazione nazionale delle università popolari italiane, il quale espone con molta chiarezza le caratteristiche, gli scopi, i limiti e le prerogative legalmente riconosciute delle università popolari. Si legga attentamente e si osservi come emerga chiaramente dai riferimenti legislativi come i corsi organizzati dalle università popolari non siano mai parificati ipso facto a quelli delle università abilitate dal Ministero all’esercizio delle loro funzioni. Nessuna scuola e nessun corso, per quanto ingannevolmente pubblicizzato, in naturopatia o discipline bionaturali, o medicine non convenzionali, rilascia titoli legalmente validi, né può costituire credito formativo all’interno di un percorso universitario riconosciuto. Si tratta sempre, infatti, di semplici attestati privi di valore legale, e che non è corretto prospettare che possano eventualmente essere riconosciuti in futuro da una qualche ipotetica legge in materia. Riportiamo uno stralcio molto chiaro in proposito, tratto dal sito in questione:
Sono il Presidente di un’Associazione o di un Ente di Formazione, associandomi alla CNUPI acquisirò ipso facto il riconoscimento degli attestati che rilascio al termine dei miei corsi?
Certamente no. E non v’è niente che sia più errato (e pericoloso) pensare. Bisogna analizzare questo aspetto con una cospicua dose di onestà, una discreta competenza e tanto interesse alla tutela degli allievi soci. L’espressione “riconoscimento di un corso”, o l’altra quasi identica “accreditamento di un corso”, dice tutto e non dice niente poiché è estremamente vaga. Bisogna valutare caso per caso, secondo la specifica tipologia del corso. Intanto bisogna specificare chi definisce che cosa ed in vista di cosa. In Italia l’art. 33 della Costituzione stabilisce la massima libertà d’insegnamento, tuttavia per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio il discorso è diverso ed è pieno di distinzioni e di sfumature che bisogna conoscere. Intanto consiglierei a chi vuole ‘tuffarsi’ nel campo della formazione di studiare prioritariamente due bei manuali: uno di legislazione scolastica e l’altro di legislazione universitaria. Conoscere bene la cornice normativa nella quale si opera prima ancora che preoccuparsi del ‘riconoscimento’ dei titoli è indice di serietà. Veniamo al dunque, facendo alcuni esempi:
a. Corsi scolastici: è l’esame di stato che conferisce legalità al diploma di studio finale. Un attestato extra scolastico potrà costituire Credito Formativo Scolastico in conformità al deliberato del Collegio dei Docenti di quella classe di appartenenza del ragazzo.
b. Corsi universitari: soltanto le Università statali o legalmente riconosciute possono rilasciare titoli accademici. Chi è esterno a queste strutture può stipulare convenzioni affinché gli attestati di corsi ‘esterni’ al percorso accademico ufficiale possano valere quale Credito Formativo Universitario, e ciò dipenderà dal deliberato del relativo Consiglio di Corso di Laurea. E’ inoltre possibile collaborare con un Ateneo stipulando una convenzione mirata alla realizzazione di un Master Universitario o di un percorso di Alta Formazione; sarà comunque sempre un regolare Bando Rettorale a conferire valore legale al titolo. Da ciò deriva necessariamente che un corso di studi (anche se di alta qualità) non può essere definito master (né tantomeno così pubblicizzato) se non è bandito da un Rettorato universitario. (si osservi che nessun corso organizzato da nessuna scuola o università popolare in Italia gode di tale riconoscimento)
c. ECM = Educazione Continua in Medicina. I medici nell’esercizio della loro professione devono necessariamente acquisire ‘punteggio’ tramite una formazione annuale. Questa tipologia di insegnamento va accreditata per ogni singolo corso presso il Ministero della Sanità. La procedura di accreditamento solitamente varia; se si è soci della CNUPI è consigliabile rivolgersi alla Segreteria Nazionale per essere assistiti nella procedura.
d. Corsi di Formazione per il Personale della Scuola. Sono istituiti dalla Ordinanza Ministeriale 177/2000 in virtù della quale il Ministero dell’Istruzione conferisce ad alcuni Enti ‘certificati’ la capacità di organizzare tali corsi e di erogare attestati con piena validità legale. La CNUPI è tra questi Enti. Ciò significa che essa, ed essa soltanto, può organizzare tali corsi ed erogare attestati finali e non le sue singole associate; queste, pertanto, se vogliono realizzare tale tipologia di attività, possono rivolgersi alla CNUPI per realizzare un loro progetto. L’accordo operativo con la CNUPI, dunque, non può essere preso dopo aver svolto il corso ma, necessariamente, molto prima e ciò per concertare tutti i particolari ed adeguarli alla normativa.
Si tenga inoltre presente: il fatto che la CNUPI goda di riconoscimento di Personalità Giuridica tramite apposita legge non implica che gli attestati rilasciati da essa stessa o dalle sue associate abbiano valore legale o siano ‘riconosciuti’. Tale riconoscimento costituisce una garanzia di qualità agli occhi dei Ministeri e del cittadino, agevola senz’altro le procedure di integrazione nel sistema formativo, ma non abilita certo a derogare dalle norme.
In conclusione, invitiamo ancora una volta coloro che siano intenzionati a intraprendere un percorso di studi in materia di counseling o naturopatia a informarsi con molta attenzione e a non farsi ingannare da pubblicità ingannevoli o scorrette, così diffuse nel mondo redditizio della naturopatia commerciale.