Prospettive di lavoro nel campo della naturopatia e delle medicine alternative. Facciamo chiarezza.

Troppe persone si rivolgono anche a noi per richiedere con insistenza informazioni circa l’esistenza di scuole che offrano concrete garanzie e prospettive di lavoro, grazie ai diplomi da esse rilasciate.
Purtroppo, ci spiace essere gli unici a dover fare chiarezza su un punto che è oggetto di squallida manipolazione da parte di tanti personaggi che vivono e si arricchiscono nel mondo delle medicine alternative.

La legge italiana stabilisce il riconoscimento giuridico dei titoli di studio che si adeguano ai profili da essa definiti, e segnatamente quelli previsti dallo schema nazionale degli ordinamenti didattici, precisato attraverso regolamenti ministeriali. Ad essi, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale. Inoltre in Italia il titolo di studio è un vero e proprio certificato pubblico, rilasciato “in nome della legge” dal ministero competente (per le scuole) o da un’autorità accademica nell’esercizio di una potestà pubblica; in effetti l’attribuzione della qualifica di scuola o università è disposta dal competente ministro, a norma di legge. Per altri versi, il possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente è una condizione necessaria per l’ammissione ad esami di Stato finalizzati all’iscrizione ad albi professionali e altri pubblici registri (tenuti presso il ministero o da ordini o collegi) e per la partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione.
Nessun titolo, nessun corso e nessuna scuola di discipline alternative, nonostante molti loro ingannevoli proclami, soddisfa questi requisiti. Esse possono legittimamente impartire lezioni in qualunque materia, ma non abilitare all’esercizio di alcuna professione: infatti:, nel Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (
R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167) si afferma che:” le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall’ordinamento didattico  e che (art.172): “i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L’abilitazione all’esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici [...].
Qualsiasi scuola, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, può rilasciare diplomi o certificazioni e attestati, purchè dichiari espressamente, come fa il nostro Istituto,  che essi comprovano soltanto la formazione e l’insegnamento impartiti secondo i programmi della scuola stessa, ma senza abilitare a nulla e senza poter essere parificati in alcun modo a titoli aventi valore legale.
Riconoscimenti legislativi regionali, in quanto tali, non hanno alcun valore legale di titolo di studio o di abilitazione professionale, in quanto, come è ovvio, non esistono professioni “regionali”.
Le qualifiche di corsi
parauniversitari non hanno alcun valore legale quando non siano riconosciuti come tali da una legge nazionale. Nessuna disciplina alternativa gode di questo riconoscimento.
La
denominazione “Università” è riservata, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
E’ superfluo ricordare che l’utilizzo e la pubblicità relativa a istituzioni denominate “Accademie”, “Libere Università “ o “Università popolari” configura una precisa violazione di legge e un inganno nei confronti dei consumatori quando si tratta di istituzioni private prive delle necessarie autorizzazioni di legge, le quali non possono rilasciare Diplomi di laurea nè altri titoli che in qualunque modo abilitino all’esercizio di una nuova professione. Non ci risulta che nessuna Scuola di naturopatia o medicine non convenzionali possieda la necessaria autorizzazione per rilasciare  titoli universitari e tantomeno per riconoscere nuove professioni.  Ricordiamo che una cosa è il riconoscimento formale o il Patrocinio di un Ente pubblico, che può essere concesso a enti o associaioni private e che consente l’uso del termine, per esempio, di Università popolare, altra cosa, completamente differente, è la regolamentazione di una nuova professione e l’abilitazione al suo esercizio, la quale può essere data solo da una legge dello Stato Italiano, e che non esiste, sia ben chiaro, per nessuna medicina  non convenzionale. Inoltre, secondo la Legge 5 Febbraio 1992 n. 175 – Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, Art.1 comma  3. “L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E’ vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuto dallo Stato.”
Nessuna professione nel campo delle medicine non convenzionali (omeopata, naturopata, agopuntore, osteopata ecc.) è riconosciuta da questa legge.
Quanto alla qualifica di heilpraktiker utilizzata da alcuni naturopati e da una “Federazione” che fa capo a una Scuola di naturopatia,  non sembrano esserci dubbi circa il fatto che la legge proibisce l’uso di questa qualifica in Italia, tanto più se essa è solo un titolo privo di valore legale anche in Germania, in quanto non ufficialmente formalizzato attraverso il superamento del relativo esame di Stato. In ogni caso l’utilizzo del titolo di heilpraktiker da parte di chi non sia medico o eserciti in Italia è una pratica oltremodo scorretta, in quanto induce in inganno il consumatore, illudendolo circa il fatto che chi si fregia di questo titolo possa anche praticare tecniche e metodi di cura che in Italia sono riservati solo ai medici.
Al di fuori di professioni per le quali esiste un percorso didattico e formativo approvato e riconosciuto ufficialmente dal relativo Ministero, non esiste, nella maniera più assoluta, alcuna disciplina che possa fregiarsi del titolo di disciplina o terapia ufficialmente e legalmente riconosciuta. Ciò non significa che la legge vieti di praticare professioni non riconosciute, col solo fondamentale limite di non sconfinare nell’esercizio abusivo di altra professione (questa sì, riconosciuta legalmente).
Ciò significa che omeopatia, agopuntura, medicina cinese o ayurvedica, antroposofica, shiatsu, naturopatia, tecniche di massaggio di qualsiasi tipo se non praticate da medici o fisioterapisti ed estetiste, e tutte le centinaia di discipline esistenti non possono offrire nessuno sbocco ufficialmente riconosciuto. Ricordiamo che anche il titolo di omeopata o di agopuntore, se pur indebitamnte utilizzato da medici, non è un titolo riconosciuto, e nessuna legge ha mai previsto l’istituzione di un corso di laurea o di una specializzazione universitaria che abiliti all’esercizio di queste professioni. Più semplicemente, la giurisprudenza, e non la legge, ha stabilito che la prescrizione di farmaci omeopatici o la pratica dell’agopuntura siano riservata ai medici, ma non ha mai, nella maniera più assoluta, fatto riferimento ad alcuna legge che istituisca o riconosca queste professioni, semplicemente perchè questa legge non esiste e, probabilmente, non esisterà mai.
Non esiste alcun concorso, pubblico o privato, nel quale sia preso in considerazione alcun titolo rilasciato da organizzazioni private in medicine alternative, nessuna struttura sanitaria pubblica accoglie al suo interno medici o terapisti alternativi. Naturalmente, niente e nessuno può impedire a centri estetici e di benessere, a erboristerie o a studi privati di fisioterapia o naturopatia, di accogliere al loro interno persone che, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, pratichino attività non riconosciute dalla legge. Ma queste non sono concrete prospettive di lavoro nell’ambito delle discipline alternative: si tratta solo di opportunità legate alla intraprendenza individuale, fondate sulle capacità e competenze del singolo terapeuta, le quali non sono riconosciute né documentate da alcun titolo non legalmente riconosciuto, anche se rilasciato da una famosa organizzazione privata, come, per esempio Riza psicosomatica.
Fino a quando, a livello ministeriale competente, non sarà definito il percorso formativo di una disciplina, con la precisa indicazione delle materie di insegnamento, delle modalità di svolgimento dell’attività didattica, degli esami di profitto e della durata del percorso di studi, nessuna terapia o medicina alternativa potrà mai essere considerata come potenziale sbocco lavorativo, se non da coloro che vivono ingannando i loro clienti. Tutto ciò, se avverrà, potrà essere regolamentato solo all’interno di un percorso di tipo universitario o come scuola di specializzazione postuniversitaria, ma data la situazione politica economica attuale, e quella specifica dell’istruzione italiana, non esistono, nella maniera più assoluta, prospettive concrete che ciò possa avvenire neppure entro il prossimo decennio. In ogni caso, è altrettanto ovvio che non sarebbe comunque il titolo conseguito ad aprire le porte del lavoro a chi non sia capace, serio, intraprendente e motivato a mettersi continuamente in gioco. Il comitato scientifico e i docenti della nostra associazione sono un esempio innegabile di come persone che non siano “protette” da un titolo di dottore in medicina o in fisioterapia o dietistica, pratichino da molti anni, con successo e nel pieno rispetto della legge, l’attività di consulenti della salute. Ma chiunque, anche tra i nostri allievi, svolge la sua attività nel campo delle medicine alternative, lo fa solo grazie a una formazione seria, impartita da scuole serie e specialmente in forza di un durissimo impegno di studio e di lavoro, che va protratto per tutta la vita, e non certo per il fatto di esporre nel loro studio un diploma o certificato, peraltro privo di valore legale.
Diffidate quindi dalle certificazioni apparentemente ufficiali, le affiliazioni, i riconoscimenti di enti e istituzioni di vario tipo, persino dei patentini del C.O.N.I. che non si sa che cosa abilitino a fare. Tantomeno vi suggeriamo di farvi ammaliare dalle seducenti proposte di scuole e titoli che si richiamano in qualche modo a fantomatiche “università” straniere, se non volete finire a “Striscia la notizia”.
Quanto agli Albi professionali, ricordiamo che quelli cui alcune scuole consentono di accedere sono soltanto associazioni private, enti di diritto privato e non pubblico, anche se il lettore potrà essere indotto a credere che si tratti di un qualche albo che riunisce i professionisti di determinati settori (commercialisti, medici, psicologi).
Lo stesso dicasi per la ridicola possibilità che viene offerta da alcune scuole di iscrizione a qualche federazione. Molte scuole hanno costituito al loro interno “federazioni” che raccolgono le poche decine di diplomati della scuola stessa, ma non hanno alcun valore legale e non sono rappresentative di nulla, se non dell’interesse di una scuola di far credere di possedere titoli o riconoscimenti inesistenti. Tra l’altro, non si capisce a cosa mai possano servire.
Lo stesso dicasi per i Patrocini di qualsiasi ente pubblico, i quali non autorizzano nè abilitano all’esercizio di alcuna professione, ma sono solo il riconoscimento di una qualche attività di collaborazione tra una scuola privata e un ente pubblico.
Quando, poi, questi sedicenti Enti di accreditamento di categorie professionali inesistenti, come omeopati, naturopati o counselor, non sono una per ogni categoria, ma sono moltissime, e tutte sostengono di avere titolo per riconoscere la professionalità della medesima, il gioco si fa persino poco serio. Si pensi che esistono decine di associazioni o federazioni di naturopati o counselor, ognuna delle quali pretende di rappresentare l’intera categoria, oppure la sua parte più seria e professionale.

Si aggiunga che l’uso di fare riferimento al CNEL come Ente di accreditamento o di riconoscimento di scuole private, è una evidente bufala, come si legge dal passo seguente, tratto dal sitohttp://www.orientamento.it/blog/viewcomment.php?post_id=44

“Dal CNEL ho ottenuto la seguente risposta (16-1-2008):

Gentile dottore,
con riferimento alla Sua lettera inviata al CNEL il 5 gennaio 2008, La informo che il CNEL possiede una banca dati delle associazioni professionali, aggiornata al 31 dicembre 2004. La banca dati è da sempre uno strumento conoscitivo del fenomeno delle associazioni non regolamentate, e l’iscrizione è stata vincolata alla presentazione di una documentazione indicata dal CNEL (ad esempio: statuto, codice deontologico, lista degli iscritti).
Essa pertanto non ha alcuna efficacia giuridica e/o vincolante, nè può operare una distinzione di alcun genere tra associazioni che vi sono ricomprese e le altre che non lo sono. La lista delle associazioni censite è consultabile sul portale del CNEL (sotto la voce “documenti”, all’interno del “V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni”, inserito nell’anno “2005″)
Inoltre, sono ad informarLa altresì che la Consulta del CNEL sulle associazioni è un organo non più costituito dal 2000, e che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni.
Per quanto riguarda le attività delle associazioni di professioni non regolamentate, infine, Le ricordo che esse operano attualmente in base a quanto è consentito dal codice civile .
Cordiali saluti

Massimiliano Boni
(funzionario responsabile del gruppo di lavoro sulle professioni intellettuali)”

Siamo lieti di riportare anche, dal forum del sito citato, le seguenti, illuminanti e incontestabili affermazioni:

Vale la pena riportare alcuni punti fermi:

1) Il counseling è una professione non regolamentata e dunque chiunque può esercitarla senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di nessuno.(aggiungo che lo stesso dicasi della naturopatia).

2) Il CNEL (allo stato attuale) funge semplicemente da osservatorio sulle nuove professioni per conto del Governo: fotografa la realtà italiana così com’è e come tale la riporta. Il CNEL non riconosce nessuno e tantomeno non autorizza nessuno a fare niente.

3) I riconoscimenti “incrociati” tra associazioni italiane ed estere (europee e non) hanno solo una valenza culturale e politica. Non hanno alcuna valenza legale o giuridica. La valenza culturale consiste nel portare avanti una piattaforma comune, quella politica nel fare “pressione” al legislatore affinché si allinei su posizioni maggiormente europeiste rispetto alla liberalizzazione delle professioni.

4) Stando all’ultima bozza di riforma delle professioni (bozza anch’essa naufragata, ahimé) l’intento era quello di aprire in Italia la strada del doppio binario: associazioni di categoria da una parte, ordini professionali dall’altra.

5) Tutte le scuole di formazione (enti, istitui, etc.) che vantano “fantomatici” riconoscimenti vendono solo fumo in quanto: a) la figura professionale non è riconosciuta; b) al massimo possono avere il corso accreditato (non riconosciuto) da un’associazione di categoria. Tutto ciò con valenza puramente culturale e non legale.

6) Gli unici Enti che allo stato attuale vantano un riconoscimento della figura professionale sono quelle Regioni presso le quali è depositato il profilo professionale del counselor. In quel caso le scuole – agenzie formative accreditate – che erogano corsi riconosciuti dalla Regione, rilasciano un titolo di qualifica professionale e dunque un titolo pubblico a tutti gli effetti.

7) Nessun ente (privato o pubblico) può rilasciare un titolo riconosciuto “a livello europeo” in quanto ogni stato membro ligifera ancora singolarmente in tema di professioni. Ergo per sapere a priori se io posso esercitare il counseling nello stato X devo preventivamente informarmi di quali titoli richiede lo stato X per esercitare. Non posso presentarmi dicendo: “Ho il titolo Y riconosciuto dall’associazione europea Z”. Lo stesso vale per le professioni regolamentate. Provate a fare l’Ingegnere in Germania con la laurea in Ingegneria italiana…

8) Le federazioni di associazioni di counseling sono un non-senso in quanto le associazioni non dovrebbero fare cartello, ma essere concorrenziali tra di sé, stando almeno alla logica di riforma del sistema, così come avviene nel resto dell’Europa.

In realtà, quello che chi ci scrive o ricerca su Internet vuole, è solo la garanzia di poter esercitare la professione che intende intraprendere senza essere considerato nè un ciarlatano, nè un professionista abusivo. Si ricordi che ciò è garantito già dalla legge, che non vieta l’esercizio di professioni purchè non configurino reati di esrecizio abusivo di professione o usurpazione di titolo legale. Piuttosto, la qualifica di ciarlatano, a nostro parere, è più facilmente attribuibile a coloro che, sedotti da astute pubblicità di alcune scuole, si illudano di aver conseguito un titolo legalmente valido in Italia, o di far parte di un albo o di una federazione rappresentativa di una categoria professionale riconosciuta dalla legge.

Non è a noi, quindi, che va richiesta la garanzia di concrete opportunità di lavoro nel campo delle medicine alternative, perché da parte nostra, con molta chiarezza, è sempre stato affermato che i nostri corsi formano persone seriamente motivate che vogliono fondare il loro successo nel lavoro sulla professionalità, l’impegno di studio e di ricerca, lo sviluppo di competenze e capacità individuali.
Piuttosto, consigliamo vivamente di chiedere alle innumerevoli scuole che promettono concrete prospettive di lavoro in questo settore, di illustrarle con fatti concreti, e non con facili proclami.

One Response to “Prospettive di lavoro nel campo della naturopatia e delle medicine alternative. Facciamo chiarezza.”

  1. [...] e scuole che approfittano della moda del naturale per vendere corsi di ogni tipo. (Vai a: “Prospettive di lavoro nel campo delle medicine alternative: facciamo chiarezza”… I pochi naturopati che esercitano effettivamente la professione a tempo pieno non lo fanno perché [...]