Attenzione alla pubblicità ingannevole delle scuole di naturopatia “riconosciute” e “accreditate”. Scuola Superiore di Counseling in naturopatia.
Poiché le associazioni serie come la nostra devono continuamente fare i conti con il discredito che sulla categoria viene portato da organizzazioni senza scrupoli di “vendita di diplomi”, siamo costretti, ancora una volta, a chiarire che le nostre scuole non offrono accreditamenti privi di significato, fasulli, quando persino non truffaldini, presso altre organizzazioni. Si tratta per lo più di uno squallido sistema per approfittare della scarsa conoscenza che i potenziali allievi di una scuola hanno normalmente della legislazione in materia.
Ci riferiamo alle scuole che vantano “accreditamenti”, per esempio, presso Associazioni di rappresentanza della categoria, come è il caso di alcune scuole di counseling e di naturopatia “accreditate” presso associazioni di categoria, federazioni a altre organizzazioni prive della qualifica legale per rilasciare certificazioni o accreditamenti. Deve essere chiaro che il termine accreditamento può trarre in inganno perché può indurre a pensare che la società o l’associazione in questione goda di qualche potere o potestà in tema di rilascio di titoli accademici, o che sia in qualche modo riconosciuta dallo Stato come Ente di diritto pubblico, autorizzato ad accreditare percorsi di formazione. L’inganno evidente sta nel fatto che l’associazione in questione è una semplice associazione privata, che può anche fregiarsi di titoli, di collaborazioni, patrocini e riconoscimenti di vario tipo, ma che non ha nessun potere in ordine al riconoscimento legale e ufficiale di percorsi didattici e formativi. Affermare quindi che il percorso formativo di una scuola privata è accreditato presso un’altra associazione privata, è poco serio, non significa nulla, e non attribuisce alcun titolo, riconoscimento o prestigio particolare. Tantomeno garantisce, come può apparire dalla pubblicità ingannevole, nessun percorso “preferenziale” in vista di un riconoscimento della professione per il quale nessuno può fornire garanzie.
Quando, poi, questi sedicenti Enti di accreditamento di categorie professionali inesistenti, come omeopati, naturopati o counselor, non sono una per ogni categoria, ma sono moltissime, e tutte sostengono di avere titolo per riconoscere la professionalità della medesima, il gioco si fa persino poco serio. Si pensi che esistono decine di associazioni o federazioni di naturopati o counselor, ognuna delle quali pretende di rappresentare l’intera categoria, oppure la sua parte più seria e professionale.
Si aggiunga che l’uso di fare riferimento al CNEL come Ente di accreditamento o di riconoscimento di scuole private, è una evidente bufala, come si legge dal passo seguente, tratto dal sito http://www.orientamento.it/blog/viewcomment.php?post_id=44
“Dal CNEL ho ottenuto la seguente risposta (16-1-2008):
Gentile dottore,
con riferimento alla Sua lettera inviata al CNEL il 5 gennaio 2008, La informo che il CNEL possiede una banca dati delle associazioni professionali, aggiornata al 31 dicembre 2004. La banca dati è da sempre uno strumento conoscitivo del fenomeno delle associazioni non regolamentate, e l’iscrizione è stata vincolata alla presentazione di una documentazione indicata dal CNEL (ad esempio: statuto, codice deontologico, lista degli iscritti).
Essa pertanto non ha alcuna efficacia giuridica e/o vincolante, nè può operare una distinzione di alcun genere tra associazioni che vi sono ricomprese e le altre che non lo sono. La lista delle associazioni censite è consultabile sul portale del CNEL (sotto la voce “documenti”, all’interno del “V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni”, inserito nell’anno “2005”)
Inoltre, sono ad informarLa altresì che la Consulta del CNEL sulle associazioni è un organo non più costituito dal 2000, e che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni.
Per quanto riguarda le attività delle associazioni di professioni non regolamentate, infine, Le ricordo che esse operano attualmente in base a quanto è consentito dal codice civile .
Cordiali saluti
Massimiliano Boni
(funzionario responsabile del gruppo di lavoro sulle professioni intellettuali)”
Siamo lieti di riportare anche, dal forum del sito citato, le seguenti, illuminanti e incontestabili affermazioni:
Vale la pena riportare alcuni punti fermi:
1) Il counseling è una professione non regolamentata e dunque chiunque può esercitarla senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di nessuno.(aggiungo che lo stesso dicasi della naturopatia).
2) Il CNEL (allo stato attuale) funge semplicemente da osservatorio sulle nuove professioni per conto del Governo: fotografa la realtà italiana così com’è e come tale la riporta. Il CNEL non riconosce nessuno e tantomeno non autorizza nessuno a fare niente.
3) I riconoscimenti “incrociati” tra associazioni italiane ed estere (europee e non) hanno solo una valenza culturale e politica. Non hanno alcuna valenza legale o giuridica. La valenza culturale consiste nel portare avanti una piattaforma comune, quella politica nel fare “pressione” al legislatore affinché si allinei su posizioni maggiormente europeiste rispetto alla liberalizzazione delle professioni.
4) Stando all’ultima bozza di riforma delle professioni (bozza anch’essa naufragata, ahimé) l’intento era quello di aprire in Italia la strada del doppio binario: associazioni di categoria da una parte, ordini professionali dall’altra.
5) Tutte le scuole di formazione (enti, istitui, etc.) che vantano “fantomatici” riconoscimenti vendono solo fumo in quanto: a) la figura professionale non è riconosciuta; b) al massimo possono avere il corso accreditato (non riconosciuto) da un’associazione di categoria. Tutto ciò con valenza puramente culturale e non legale.
6) Gli unici Enti che allo stato attuale vantano un riconoscimento della figura professionale sono quelle Regioni presso le quali è depositato il profilo professionale del counselor. In quel caso le scuole – agenzie formative accreditate – che erogano corsi riconosciuti dalla Regione, rilasciano un titolo di qualifica professionale e dunque un titolo pubblico a tutti gli effetti.
7) Nessun ente (privato o pubblico) può rilasciare un titolo riconosciuto “a livello europeo” in quanto ogni stato membro ligifera ancora singolarmente in tema di professioni. Ergo per sapere a priori se io posso esercitare il counseling nello stato X devo preventivamente informarmi di quali titoli richiede lo stato X per esercitare. Non posso presentarmi dicendo: “Ho il titolo Y riconosciuto dall’associazione europea Z”. Lo stesso vale per le professioni regolamentate. Provate a fare l’Ingegnere in Germania con la laurea in Ingegneria italiana…
8) Le federazioni di associazioni di counseling sono un non-senso in quanto le associazioni non dovrebbero fare cartello, ma essere concorrenziali tra di sé, stando almeno alla logica di riforma del sistema, così come avviene nel resto dell’Europa.
Si osservi che i vari Comitati di consenso, Federazioni, Associazioni di categoria, le quali pretendono di rappresentare una categoria professionale non ancora esistente, non sono, nonostante le loro affermazioni, organizzazioni indipendenti. Indipendente è, semmai, la commissione istituita dal Governo per verificare l’opportunità del riconoscimento legislativo di una nuova professione, o quella che dovesse eventualmente decidere quali siano i requisiti che una scuola deve possedere ai fini della formazione di futuri nuovi professionisti, o quali siano i criteri in base ai quali sia consentito l’accesso all’esercizio di una professione o di una certa attività. Ma affermare di essere organizzazioni indipendenti, da parte di associazioni private che sono costituite, finanziate, dirette da scuole di formazione di professioni non riconosciute, significa non avere le idee chiare o prendere in giro il prossimo, perché scopo di queste associazioni non è certo quello di difendere gli interessi della totalità dei cittadini diffondendo idee e valori condivisi liberamente dai soci, ma solo quello, molto più prosaico e interessato, di difendere gli interessi di una futura categoria professionale, cioè quelli economici e commerciali delle Scuole che aderiscono, finanziandole, a tali “Associazioni indipendenti” (nel caso dei counselor, a danno degli psicologi e psicoterapeuti, nel caso dei naturopati, a danno dei medici). La minaccia di azioni legali da parte di una di queste organizzazioni, per il fatto di essere stata citata in un nostro articolo che esprimeva, senza alcuna componente né finalità diffamatoria, la nostra libera argomentazione, ci conferma l’opinione che tali organizzazioni cerchino in tutti i modi di difendere posizioni non facilmente difendibili, perché fondate su interessi di parte e non rivolte, primariamente, all’interesse collettivo.
Lo stesso dicasi per l’evidente inganno che si cela nelle pubblicità di Scuole che spacciano, per esempio, una ridicola ” formazione universitaria accreditata”. Il gioco consiste nel sostenere che gli esami sostenuti, o, in generale, il percorso didattico fornito da una scuola privata italiana possa essere riconosciuto (tramite accordi privati) da una Scuola o università privata europea (nella quale una certa professione è stata regolamentata per legge), la quale , a sua volta, permetterà il riconoscimento di percorsi formativi e di titoli accademici nel momento in cui la legislazione italiana riconoscerà ufficialmente e regolamenterà le nuove professioni in questione. L’affermazione è totalmente priva di fondamento, in quanto non esiste, nella maniera più assoluta, la garanzia attuale che una futura legge del parlamento italiano riconosca tali nuove professioni, ma, specialmente, che essa riconosca automaticamente i crediti maturati precedentemente da coloro che abbiano seguito percorsi didattici in tale disciplina, sia in Italia , sia all’estero.
Come anche un bambino comprende, infatti, al di là di considerazioni squisitamente legali, che rendono il problema molto più complesso di quanto si creda, una legge che regolamenti una nuova professione deve necessariamente definire quali siano le materie, le competenze, le modalità di accesso alla professione, e quelle di superamento degli esami, e così via, il tutto secondo criteri che solo il Ministero competente, nella sua autonomia, può e deve definire, anche quando, per pura ipotesi, la legge italiana debba recepire il dettato di una ipotetica legge europea. Tutto ciò, sia chiaro, non può avvenire con effetto retroattivo, se non a seguito della predisposizione (nell’ambito del percorso di presentazione del progetto di legge), e sempre tramite una legge dello stato che attualmente non esiste, di un preciso progetto che fissi i requisiti che le scuole devono possedere per insegnare le materie in questione. Tutto ciò, sia chiaro, non esiste attualmente, ed è molto improbabile che possa avvenire nel corso dei prossimi decenni. Quello che è certo è che è ingannevole garantire, oggi, che una legge che non esiste, e probabilmente non esisterà mai, possa garantire il riconoscimento tout court di titoli pregressi, specialmente perché non esiste, ad oggi, (e probabilmente non esisterà mai) il suo presupposto indispensabile, e cioè una precisa definizione delle competenze di queste nuove professioni. In altre parole, e per essere chiari una volta per tutte, nessuno che non sia un abile ciarlatano può oggi promettere che il titolo rilasciato da una Scuola privata italiana, relativo a una professione non regolamentata e riconosciuta, possa in qualunque modo essere certamente riconosciuto in futuro, né in forza di patrocini, né di accreditamenti di università straniere, né di riconoscimenti di federazioni o associazioni private. Suggeriamo quindi ai potenziali clienti di queste scuole, prima di iscriversi, di ottenere chiarimenti precisi non, ovviamente, dai titolari delle scuole stesse, ma da un qualsiasi avvocato competente in materia.
Per approfondimenti, si veda il sito : www.ebookcounselingnaturopatia.it.
