Denunce, sentenze e leggi in materia di naturopatia. Scuola Superiore di Counseling in naturopatia
L’esercizio di una attività che integri il reato di esercizio abusivo della professione medica è, naturalmente, un fatto sempre opinabile e rimesso alla valutazione, prima di tutto, della coscienza e del senso di responsabilità di chi opera attivamente sulla salute del prossimo. Solo nei rari casi di denuncia il problema passa a un’altro tipo di valutazione, quella giudiziaria, anch’essa, in quanto tale, opinabile e persino in aperta contraddizione con altre valutazioni giudiziarie.
Non tragga in inganno il fatto che alcune rarissime sentenze del tribunale hanno assolto un naturopata dal reato di esercizio abusivo della professione medica. Infatti, si consideri che:
- Il naturopata in questione aveva avuto l’accortezza di evitare ogni riferimento diretto alla diagnosi e alla prescrizione di rimedi per la cura di patologie, per cui, formalmente, il giudice non ha potuto fare riferimento a prove evidenti di una violazione di legge (la quale, semmai, esisteva nelle intenzioni del naturopata, intenzioni che non sono indagabili né sanzionabili, ma che dovrebbero riguardare la coscienza del naturopata stesso)
- una sentenza, in quanto tale, nel nostro ordinamento, non equivale a una legge dello Stato, può essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio e può essere contraddetta da altre sentenze emesse da altri Tribunali.
- Altre sentenze, infatti, hanno condannato naturopati che non erano stati né così prudenti, né così fortunati.
- Si consideri che tale sentenza ribalta quella espressa dalla corte di Cassazione con cui si escludeva la possibilità di prescrivere farmaci omeopatici per chi non fosse medico, dimostrando così, perlomeno, la grande confusione che regna nel settore.
Non ci si illuda, comunque, che una legge, da tutti auspicata, che regolamenti la materia delle medicine alternative o complementari, possa aprire sbocchi lavorativi per naturopati e guaritori, in quanto, come è accaduto per omeopatia, agopuntura (prima praticate liberamente da guaritori di ogni tipo) e mille altre tecniche, la giurisprudenza e la legge italiana sono sempre intervenute per affidare la competenza esclusiva in materia alla sola classe medica, o, nel caso di specifiche attività, come manipolazioni e massaggi o preparazioni erboristiche, a tecnici inseriti in ambito sanitario e alle dipendenze della classe medica. (si veda in proposito, su: http://www.los.eurosalus.com/approfondimenti/approfondimenti/naturopatia-e-legislazione-note-a-margine-della-sentenza-della-corte-di-cassazione.htm, una interessante intervista, di cui riportiamo uno stralcio: «La Corte di Cassazione investita con il ricorso del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Bologna di applicare la prescrizione per una parte del periodo di abuso della professione medica contestato con il capo d’imputazione, è inopinatamente entrata nel merito ed ha non solo dichiarato che il prodotto omeopatico è un farmaco ma che anche tra le “attività di esclusiva competenza dei medici va annoverata l’idrologia, l’agopuntura, la chiropratica, il massaggio terapeutico, l’ipnosi curativa, la fitoterapia”.
In ogni caso, resta sempre aperta la questione: di fronte all’egemonia assoluta della classe medica nella gestione della salute ci sembra doveroso mettere sull’avviso i potenziali aspiranti naturopati circa il fatto che essi vanno incontro a seri problemi, anche penali, qualora non possano vantare una abilitazione all’esercizio della pratica medica. Non tutti i giudici, infatti, sono contrari all’omeopatia al punto da ritenere che i relativi farmaci possano essere prescritti da chiunque (contro il parere unanime di tutte le associazioni di medici omeopati), o che la cura di un disturbo lieve come la nausea non possa essere considerato un atto medico. A nostro parere, indipendentemente da quanto dispone la legge e da come possa essere interpretata, è la coscienza e la responsabilità individuale che deve guidare l’attività di coloro che intendono occuparsi della salute altrui.
Formulare diagnosi con sistemi diagnostici privi di ogni fondamento, inventarsi di sana pianta etichette diagnostiche ridicole, come “debolezza del sistema immunitario”, “focolai di disturbo”, “squilibrio energetico” o simili, non depone a favore della serietà della professione di naturopata. A maggior ragione, prescrivere rimedi i quali vantino la capacità di agire su tutte le patologie, ma i quali possono essere acquistati liberamente da chiunque, in farmacia o in erboristeria, dovrebbe perlomeno far riflettere.
C’è naturalmente una seria possibilità di occuparsi della cura delle persone, nella loro globalità,in coerenza con quello che sarebbe lo scopo della naturopatia, se essa non fosse stata interpretata come insieme di tecniche pseudomediche dalle scuola di naturopatia tradizionale. Si tratta della consulenza in tema di salute, liberamente praticabile, a condizione che (come non ci stanchiamo di ripetere), in questo vuoto legislativo, si faccia affidamento sul proprio senso di responsabilità, e su un impegno di studio e di applicazione pratica serio e consapevole.
