Non esistono scuole di naturopatia o università di naturopatia “riconosciute”. Non esiste nessuna laurea, diploma o titolo di naturopatia “riconosciuto”. Scuola superiore di Counseling in naturopatia.
Università di naturopatia e scuole di naturopatia riconosciute:
attenti a truffe e inganni delle scuole commerciali di naturopatia
Esistono solo scuole serie e scuole meno serie, scuole che insegnano con competenza e professionalità, e scuole di naturopatia che approfittano della moda del naturale per vendere corsi di ogni tipo. (Vai a: “Prospettive di lavoro nel campo delle medicine alternative: facciamo chiarezza”).
I pochi naturopati che esercitano effettivamente la professione a tempo pieno non lo fanno perché hanno un diploma “riconosciuto”, ma perché conoscono il loro mestiere che hanno appreso in scuole serie, ma specialmente studiando e praticando per anni. (Vai a: “La naturopatia tradizionale, come ogni medicina alternativa, si fonda sull’ignoranza. (Altrimenti, sarebbe ricerca scientifica”).)
Per la legge italiana, per esercitare legalmente la professione di Counselor in naturopatia o di naturopata, non è assolutamente necessario un titolo, annuale, triennale o quadriennale (che non ha valore legale) ma solo l’iscrizione e il possesso di un numero di partita IVA, ed essere in regola con la normativa fiscale. Il resto, è solo pubblicità ingannevole e interessata delle Scuole di naturopatia, perchè tutto ciò che conta è la competenza, l’esperienza e la capacità professionale che solo scuole serie possono insegnare.
Non fatevi ingannare dagli specchietti per le allodole dei finti riconoscimenti di enti e associazioni, i quali non hanno titolo, autorità e rappresentatività per riconoscere niente e nessuno. Non fatevi ingannare dal fatto che “Patrocini”, corsi presso “Università popolari”, o la possibilità di aderire, tramite certe scuole, a Federazioni, Sindacati o associazioni (le quali sono costituite e dirette dai titolari delle stesse scuole di naturopatia), possano in qualche modo rappresentare una categoria che non esiste, e tantomeno attribuire un riconoscimento legislativo pubblico a professioni, come la naturopatia, che la legge non ha mai riconosciuto e non ha neppure intenzione di riconoscere (Vai a: “Patrocini fasulli e altre bufale in naturopatia”). Quando, poi, questi sedicenti Enti di accreditamento di categorie professionali inesistenti, come omeopati, naturopati o counselor, non sono una per ogni categoria, ma sono moltissime, e tutte sostengono di avere titolo per riconoscere la professionalità della medesima, il gioco si fa persino poco serio. Si pensi che esistono decine di associazioni o federazioni di naturopati o counselor, ognuna delle quali pretende di rappresentare l’intera categoria, oppure la sua parte più seria e professionale.
Quelle che vengono abilmente citate come riconoscimenti della professione all’estero sono pochissimi casi legati a situazioni storico culturali specifiche di alcuni Paesi, e in ogni caso, anche là dove esiste un riconoscimento legislativo della figura del naturopata, è evidente che esso non ha aperto nessuno sbocco lavorativo concreto.(Vai a: Diventare naturopata: molto, molto più difficile di quanto si pensa).
Si aggiunga che l’uso di fare riferimento al CNEL come Ente di accreditamento o di riconoscimento di scuole private, è una evidente bufala, come si legge dal passo seguente, tratto dal sito: http://www.orientamento.it/blog/viewcomment.php?post_id=44
“Dal CNEL ho ottenuto la seguente risposta (16-1-2008):
Gentile dottore,
con riferimento alla Sua lettera inviata al CNEL il 5 gennaio 2008, La informo che il CNEL possiede una banca dati delle associazioni professionali, aggiornata al 31 dicembre 2004. La banca dati è da sempre uno strumento conoscitivo del fenomeno delle associazioni non regolamentate, e l’iscrizione è stata vincolata alla presentazione di una documentazione indicata dal CNEL (ad esempio: statuto, codice deontologico, lista degli iscritti).
Essa pertanto non ha alcuna efficacia giuridica e/o vincolante, nè può operare una distinzione di alcun genere tra associazioni che vi sono ricomprese e le altre che non lo sono. La lista delle associazioni censite è consultabile sul portale del CNEL (sotto la voce “documenti”, all’interno del “V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni”, inserito nell’anno “2005”)
Inoltre, sono ad informarLa altresì che la Consulta del CNEL sulle associazioni è un organo non più costituito dal 2000, e che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni.
Per quanto riguarda le attività delle associazioni di professioni non regolamentate, infine, Le ricordo che esse operano attualmente in base a quanto è consentito dal codice civile .
Cordiali saluti
Massimiliano Boni
(funzionario responsabile del gruppo di lavoro sulle professioni intellettuali)”
Siamo lieti di riportare anche, dal forum del sito citato, le seguenti, illuminanti e incontestabili affermazioni:
Vale la pena riportare alcuni punti fermi:
1) Il counseling è una professione non regolamentata e dunque chiunque può esercitarla senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di nessuno.(aggiungo che lo stesso dicasi della naturopatia).
2) Il CNEL (allo stato attuale) funge semplicemente da osservatorio sulle nuove professioni per conto del Governo: fotografa la realtà italiana così com’è e come tale la riporta. Il CNEL non riconosce nessuno e tantomeno non autorizza nessuno a fare niente.
3) I riconoscimenti “incrociati” tra associazioni italiane ed estere (europee e non) hanno solo una valenza culturale e politica. Non hanno alcuna valenza legale o giuridica. La valenza culturale consiste nel portare avanti una piattaforma comune, quella politica nel fare “pressione” al legislatore affinché si allinei su posizioni maggiormente europeiste rispetto alla liberalizzazione delle professioni.
4) Stando all’ultima bozza di riforma delle professioni (bozza anch’essa naufragata, ahimé) l’intento era quello di aprire in Italia la strada del doppio binario: associazioni di categoria da una parte, ordini professionali dall’altra.
5) Tutte le scuole di formazione (enti, istitui, etc.) che vantano “fantomatici” riconoscimenti vendono solo fumo in quanto: a) la figura professionale non è riconosciuta; b) al massimo possono avere il corso accreditato (non riconosciuto) da un’associazione di categoria. Tutto ciò con valenza puramente culturale e non legale.
6) Gli unici Enti che allo stato attuale vantano un riconoscimento della figura professionale sono quelle Regioni presso le quali è depositato il profilo professionale del counselor. In quel caso le scuole – agenzie formative accreditate – che erogano corsi riconosciuti dalla Regione, rilasciano un titolo di qualifica professionale e dunque un titolo pubblico a tutti gli effetti.
7) Nessun ente (privato o pubblico) può rilasciare un titolo riconosciuto “a livello europeo” in quanto ogni stato membro ligifera ancora singolarmente in tema di professioni. Ergo per sapere a priori se io posso esercitare il counseling nello stato X devo preventivamente informarmi di quali titoli richiede lo stato X per esercitare. Non posso presentarmi dicendo: “Ho il titolo Y riconosciuto dall’associazione europea Z”. Lo stesso vale per le professioni regolamentate. Provate a fare l’Ingegnere in Germania con la laurea in Ingegneria italiana…
8) Le federazioni di associazioni di counseling sono un non-senso in quanto le associazioni non dovrebbero fare cartello, ma essere concorrenziali tra di sé, stando almeno alla logica di riforma del sistema, così come avviene nel resto dell’Europa.
