Elenco delle Scuole di Counseling riconosciute-UNIPSI
Elenco delle Scuole di Counseling riconosciute
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Ci dispiace aver frustrato le speranze di coloro che, illusi da una informazione scorretta di alcune organizzazioni di counseling, sono convinti che possa esistere un “riconoscimento” di alcune Scuole, e non di altre, e che esso possa garantire, più di altri, sbocchi lavorativi o servizi di qualità superiore attestati da un qualche riconoscimento pubblico.
Ci dispiace che ci siano ancora persone che, illudendosi di poter praticare l’attività di psicologo senza la relativa abilitazione, decidano di dedicare anni della loro vita e migliaia di euro allo studio del Counseling e cadano così nella rete degli elenchi delle scuole di Counseling “riconosciute” e accreditate da se stesse.
Si ricorda che la legge n° 4 del 2013 non riconosce, non accredita, non regolamenta e non disciplina l’attività di Counseling né alcuna scuola di Counseling, in quanto si limita a istituire un elenco di associazioni di categoria non vincolante e assolutamente facoltativo. Ogni affermazione tendente ingannevolmente a indurre a credere che esista una sorta di “riconoscimento” legislativo della professione di Counseling a favore esclusivo delle scuole appartenenti a un’associazione di categoria è totalmente falso e sarà perseguito penalmente.
Chi ha bisogno della protezione e della tutela di un’associazione di categoria, anche quando questa non è richiesta dalla legge, è sicuramente una persona troppo debole e fragile per svolgere una attività di relazione d’aiuto. La prima cosa che farà, sarà quindi quella di cercare un elenco delle scuole di Counseling accreditate e farsi abbagliare dalla loro pubblicità commerciale.
Non esistono scuole di Counseling riconosciute o accreditate se non quelle che si accreditano da sole. il sistema commerciale del Counseling si è strutturato in Italia sotto forma di riconoscimenti fasulli e reciproci, privi di qualsiasi validità legale rilevanza professionale, tramite l’elaborazione di elenchi di scuole di Counseling accreditate, ossia di quelle che si riconoscono a vicenda.
Tutti possono “accreditare” chiunque altro, nel senso di attestare la capacità o la competenza di qualcuno nello svolgimento di un certo compito o attività, purché sia specificato contestualmente e chiaramente che essa è una attestazione privata e non di diritto pubblico e che quindi non ha il valore legale di un accreditamento vero e proprio.
In realtà, infatti, l’accreditamento è una forma di riconoscimento che può essere dato soltanto a certe condizioni, secondo precisi criteri e regole stabiliti da una legge dello Stato, e non ha quindi nulla a che vedere con la pubblicità di Associazioni o federazioni di counseling, le quali non hanno alcun titolo per accreditare alcunchè. Anzi, così facendo, dimostrano di tradire una delle regole fondamentali del Counseling, che consiste nell’evitare di dare una informazione o una immagine non veritiera, confusa o ingannevole, relativa all’oggetto della relazione.
L'”accreditamento” quindi, contrariamente a ciò che molti sono indotti a pensare, non corrisponde assolutamente a una sorta di “riconoscimento legislativo” della professione. Ciò perchè, per precisa disposizione di una sentenza della Corte Costituzionale(n° 230 del 2011 (http://www.respamm.it/giurisprudenza_rc/viewdec_s.php?id=%AC%8Bq%DB%A6%AC%10tWR!%C7lQ%92v%A2dB%E6t%8F%3AF%85%3FDd5%F1%B9%F8&srcnov=23), nessuna nuova professione (come il Counseling, appunto), può essere regolamentata a un livello diverso che non sia una legge dello Stato. Non esiste nessuna scuola, Associazione o federazione di counseling che goda di tale prerogativa, e la professione di counseling resta non riconosciuta e non regolamentata, nonostante gli illusori “accreditamenti”.
Per approfondimenti sulla trasparenza e sulla validità dei contenuti della formazione in Counseling, si legga anche:
Che cos’è l’accreditamento (fonte: wikipedia):
L’accreditamento è una attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale. In generale, il soggetto che opera in un campo particolarmente importante (nella sanità, nella sicurezza sociale, nelle transazioni commerciali), dove è necessaria competenza, indipendenza, onestà, capacità organizzativa, rispetto di standard elevati, viene ritenuto “custode” della qualità delle prestazioni fornite.
Diverse leggi dello stato italiano istituiscono, definiscono e regolano numerosi campi di accreditamento nelle materie regolate da leggi statali, che definiscono le cosiddette “regole tecniche”: le case di cura, le scuole e i centri di formazione, gli ambulatori e i laboratori di analisi cliniche sono generalmente accreditati dalle Regioni, mentre le università sono accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. Altri soggetti possono essere accreditati da diverse articolazioni statali. L’autorizzazione a emettere attestazioni di conformità viene rilasciata da organi dello Stato (in genere Ministeri), che ne comunicano gli estremi alla Comunità Europea per l’inserimento in una specifica Banca Dati (NANDO); questa autorizzazione è anche detta “notifica”, rilasciata infatti a un organismo notificato. Accanto al sistema di accreditamento determinato in ambito cogente (sanitari, socio assistenziale, formazione regionale), si è sviluppato un analogo sistema di natura privatistica, seppure molto autorevole ed in gran parte riconosciuto, quando non addirittura promosso, dallo Stato, che ha per oggetto la valutazione della conformità alle c.d. “norme volontarie” (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025); gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova sono accreditati da enti di accreditamento che, sinora, hanno fondato la propria autorità prevalentemente sullo spontaneo riconoscimento del mercato, che vi attribuisce valore senza che occorra sancirlo con leggi cogenti. Il sistema di accreditamento nel campo volontario è stato sino al 2009 svolto in Italia da tre distinti enti: Sincert (certificazione di prodotti, sistemi e personale), Sinal (laboratori di prova) e SIT (servizio di taratura). In conseguenza dell’emanazione del Regolamento Europeo 765/2008, dopo un movimentato periodo di transizione, lo Stato Italiano, il 22 dicembre 2009, ha individuato in ACCREDIA l’ente unico previsto dal Regolamento[1], determinandone nel contempo i requisiti[2]. ACCREDIA è una associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d’impresa e professionali, altre parti interessate. Di recente (2011), i sistemi delle notifiche e dell’accreditamento hanno avuto un forte impulso alla unificazione (conseguente al Regolamento Europeo 765/2008), in quanto diversi Ministeri italiani hanno stabilito che la notifica degli organismi operanti in ambito regolamentato (cogente), debba avere come pre-requisito l’accreditamento ACCREDIA.
