Certificazione UNIPSI di Consulente della salute e del benessere: garanzie legislative.
Certificazione UNIPSI di Consulente della salute e del benessere: garanzie legislative.
L’attività di consulente della salute e del benessere, ad indirizzo Psicobiologico, naturopatico, nutrizionale o erboristico fornita dalle scuole che aderiscono all’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali è disciplinata dalla legge, e precisamente dal nostro Codice Civile, il quale garantisce la legittimità del libero esercizio della attività di consulente ( esercizio della attività professionale di prestazione d’opera intellettuale senza che vi sia alcun obbligo di adesione a enti o associazioni.
Invitiamo quindi a diffidare da associazioni, federazioni o altri enti che diffondono in maniera ingannevole l’idea che sia necessario aderire ad esse, versando un congruo contributo di iscrizione e annuo, per poter legittimamente praticare l’attività di consulenza.
Ricordiamo che l’attività di consulente della salute e del benessere è insegnata solo ed esclusivamente dall’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali e non deve essere confusa con quella di counselor o di naturopata, per cui qualsiasi regolamentazione che riguardi queste ultime figure non si applica ai titoli conseguiti a seguito della formazione dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali. Tanto meno l’attività di consulente della salute e del benessere può essere in qualche modo assimilata all’operazione commerciale che ha ideato la categoria degli “operatori olistici”.
Il consulente della salute e del benessere non è un’estetista o un massaggiatore, ma un professionista qualificato, con una preparazione di livello universitario in scienze del benessere. Per questo motivo, trattandosi di attività professionale di consulenza, ossia di prestazione d’opera intellettuale, il Consulente del benessere non svolge attività operative, quali prescrizioni di diete e rimedi, massaggi, manipolazioni, diagnosi di alcun tipo, le quali, di competenza di altre categorie professionali abilitate, richiedono un tirocinio svolto in conformità con la normativa vigente, e che le scuole di counseling e di naturopatia tradizionali non possono erogare, perché non abilitate dalla legge a promuovere percorsi di tirocinio.
Il consulente della salute e del benessere deve conoscere i principi e le attività che permettono di migliorare lo stile di vita e la qualità di essa. La formazione del consulente della salute e del benessere prevede quindi uno studio teorico impegnativo e uno pratico in aula che sono erogati solo ed esclusivamente dall’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali di Torino.
Disciplina legislativa dell’attività di Consulenza
Il contratto di consulenza è il contratto con il quale il consulente (o prestatore d’opera intellettuale di cui art. 2229 c.c. e seguenti) si impegna senza vincolo di subordinazione ad effettuare una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del cliente/committente, beneficiando di un giusto compenso da parte dello stesso cliente/committente. Tale contratto si distingue dalla particolare prestazione di carattere professionale e prevalentemente intellettuale, rispetto all’uso del lavoro manuale, e dall’iscrizione obbligatoria del consulente in determinati albi o elenchi previsti dalla legge. L’iscrizione fa ottenere a quest’ultimo un particolare status che si differenzia nettamente dallo status di imprenditore. In ogni caso, tale tipologia contrattuale riguarda anche le professioni intellettuali non assoggettate all’iscrizione ad albi ed elenchi ma caratterizzate dal loro specifico contenuto intellettuale. Altro elemento specifico di questo contratto è la discrezionalità e l’autonomia del consulente nell’esecuzione dei suoi compiti.
Quando invece il consulente non svolge una professione regolamentata dalla legge tramite albi o elenchi, si applica la diversa (ma in molti punti analoga) disciplina del contratto d’opera di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Il contratto di consulenza può essere stipulato sia nel settore privato sia nel settore delle pubbliche amministrazioni. Infatti le pubbliche amministrazioni, quanto non possono fare fronte a particolari esigenze tramite risorse interne, hanno la facoltà (nei limiti stabiliti dalla legge) di conferire incarichi individuali (e cioè stipulare un contratto di consulenza) a soggetti esterni con particolari e “uniche” capacità ed esperienze professionali.
Il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, anche se è consigliabile la redazione di un contratto sotto forma di scrittura privata, ove fissare garanzie e diritti e doveri delle parti.
Nell’esecuzione dell’opera il consulente deve eseguire personalmente l’incarico assunto, anche se può sempre avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari.
Il consulente, essendo “parte” del contratto, deve adempiere alla sua prestazione secondo la dovuta diligenza, in conformità alle regole generali delle obbligazioni. La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia (diligenza media umana) ma quella professionale, dato che il consulente è un soggetto qualificato.
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