Diventare Consulente del Benessere
Diventare Consulente del benessere
Diventare Consulente del Benessere con certificazione della Società Italiana di Scienze del Benessere. La consulenza, la formazione e la promozione del benessere svolta dal consulente del benessere certificato SISB sono attività libere e legittime a norma degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, a condizione che il Consulente del benessere rispetti le disposizioni di legge vigenti, le quali attribuiscono a medici e psicologi la competenza esclusiva nella gestione della salute fisica o psichica, intesa come assenza di dolore o malattia e di prevenzione delle medesime.
L’attività professionale del consulente del benessere, al contrario, è rivolta solo ed esclusivamente alla promozione di una condizione positiva di benessere in senso fisico, psichico e sociale nel pieno rispetto delle competenze di altre categorie professionali. Essa non ha quindi nulla a che fare con atti medici quali diagnosi, terapia, prevenzione ed educazione alla salute.
Diventare Consulente del Benessere certificato da SISB non richiede, in assenza di regolamentazione legislativa, il possesso di alcun titolo, per cui è rimesso alla coscienza del libero professionista l’acquisizione e la padronanza di conoscenze e competenze che esulano completamente dall’ambito sanitario e sono insegnate solo ed esclusivamente dalle scuole certificate dall’Università Popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali. la conoscenza e competenza necessarie per diventare consulente del benessere sono verificate e certificate a seguito di esame nazionale presso la Società italiana di Scienze del Benessere.
Il Consulente del benessere ha il compito di mettere il cliente nella condizione di poter decidere con consapevolezza della propria vita, aiutandolo a chiarire il significato del suo stile di vita e delle sue abitudini in vista della formulazione e della gestione di un programma che lo aiuti a vivere al meglio ogni aspetto di essa.
È, ripetiamo, totalmente escluso qualsiasi riferimento a disturbi o patologie. In questo senso, il consulente del benessere non mira a intervenire sulla persona in alcun modo ma solo a informare, a chiarire, a far emergere qualità e risorse positive le quali richiedono una partecipazione attiva del cliente. E’ quindi escluso, in pratica, ogni intervento manipolativo o invasivo sulla mente, sul corpo e sullo spirito, come quello svolto, perlopiù in maniera abusiva, da coloro che si definiscono operatori del benessere (che somministrano tecniche di massaggio e manipolazione) e da coloro che praticano tecniche di intervento di competenza psicologica come ipnosi, programmazione neurolinguistica, o comunque rivolte a produrre un cambiamento nell’organizzazione psichica del cliente.
In assenza di specifica regolamentazione legislativa della materia, l‘orientamento giurisprudenziale e ministeriale in materia di attività professionale avente per oggetto naturopatia, counseling, discipline bionaturali e medicine alternative in genere, si è ormai definitivamente consolidato su alcuni principi fondamentali:
- qualsiasi attività professionale svolta in forma di consulenza a norma degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile (prestazione d’opera intellettuale) è pienamente libera e legittima purché, naturalmente, svolta in conformità con la normativa vigente e quella fiscale in particolare, nel rispetto delle competenze di altre categorie professionali.
- La professione di naturopata o di counselor è sovrapponibile, rispettivamente, a quella di medico e di psicologo e quindi può essere praticata solo ed esclusivamente da queste categorie professionali abilitate e da nessun altro, pena la configurazione della fattispecie penale di abuso di professione.
Questo orientamento è confermato dalla esclusione dall’elenco delle professioni non organizzate in Albi da parte del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Salute nei confronti di associazioni di categoria di naturopati (la cui attività, a giudizio dei due ministeri, è sovrapponibile a quella medica e quindi non praticabile da chi non è medico) e dalla esclusione di Assocounseling dal relativo elenco, con la stessa motivazione (questa volta riferita alla violazione delle competenze dello psicologo da parte dei counselor).
Tutto ciò che si richiama a prevenzione, diagnosi, educazione alla salute (intesa come assenza di dolore e malattia) e quindi nell’ottica allopatica delle scienze mediche e psicologiche di cura di disturbi e patologie, è quindi ormai definitivamente considerata, a livello istituzionale e ufficiale, pratica medica o psicologica il cui esercizio da parte di personale non abilitato e non iscritto, quindi, all’apposito Albo professionale, può configurare la fattispecie di reato penale.
L’attività professionale di consulenza in materia di benessere non si rivolge mai, sotto nessuna forma e per nessun motivo, alla cura di disturbi o patologie, e neppure alla prevenzione, educazione e promozione della salute (atti medici, a giudizio della classe medica e del governo), dal momento che, secondo l’orientamento giurisprudenziale e ministeriale, la salute resta intesa ancora, a livello istituzionale, come assenza di malattia, per cui tale concetto rientra tra quelli la cui applicazione è riservata esclusivamente alla classe medica.
Invitiamo, quindi, i nostri soci, a diffidare da operazioni commerciali messe in atto da organizzazioni che, in maniera sempre più illegittima e abusiva, continuano a ingannare i cittadini facendo credere di poter svolgere attività di competenza medica o psicologica sotto l’ingannevole definizione di “operatori o consulenti del benessere”, o, peggio ancora, di naturopati o di counselor psicologici.
In mancanza di regolamentazione legislativa, a garanzia dei cittadini, solo le scuole certificate da UNIPSI permettono di
diventare consulente del benessere
tramite il conseguimento della Certificazione alla legittimità dell’esercizio della professione di Consulente del benessere da parte della Società italiana di Scienze del Benessere, Ente europeo di certificazione privato e indipendente, che vigila circa l’adesione dei suoi soci al principio fondamentale “primum non nocere” e allo svolgimento di un’attività autonoma di consulenza in materia di benessere.

