Diventare naturopati: verificate la serietà e la validità della scuola – UNIPSI
Diventare naturopati: verificate la serietà e la validità della scuola
Domande da porre alla Direzione della Scuola prima di iscriversi a una Scuola di naturopatia per diventare naturopati
Le risulta che la legge imponga, ai fini della validità del titolo di naturopata o per diventare naturopati, che questo titolo sia conseguito a seguito di un percorso di qualche tipo? Se sì, la prego di darmi i riferimenti di legge che contengano le indicazioni relative a:
- l’esistenza di tale obbligo e alle sanzioni in caso di inosservanza,
- quali norme impongano che il percorso didattico per diventare naturopati si svolga per un periodo di tempo minimo (specificare quale) o se esista un monte ore che la legge impone ai fini del conseguimento del titolo di naturopata.
- se vi è obbligo di frequenza in aula per diventare naturopati
- se è obbligatorio superare esami per diventare naturopati(quali? quanti? in quale modalità? in quale sede? quali devono essere le caratteristiche della Commissione esaminatrice e degli esaminatori? Che tipo di titolo o abilitazione devono possedere i docenti di questa scuola?)
- se occorra redigere una tesi finale e con quali caratteristiche al fine di diventare naturopati.
- quali siano le materie che la legge impone formino gli insegnamenti fondamentali per diventare naturopati e se tra queste sono obbligatorie materie di competenza medica come anatomia, fisiologia, patologia, nozioni di pronto soccorso e di farmacologia.
- obbligo della scuola di attenersi a programmi o linee guida in materia di naturopatia stabilite dall’OMS o da qualsiasi altro ente (specificare quali siano le disposizioni di legge che impongono tale obbligo)
- quale sia l’oggetto dell’intervento del naturopata secondo l’insegnamento di ogni scuola di naturopatia, così come richiede la legge, e quali siano le caratteristiche che esso deve possedere perché non venga confuso con le patologie e le relative diagnosi, cura e prevenzione
- obbligo della scuola di far parte di una federazione o associazione di categoria riconosciuta dalla legge (si prega di specificare quale)
- obbligo di tale federazione o associazione di categoria di essere inserita nell’elenco di cui alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013
- obbligo della scuola di essere “accreditata” tramite il suo inserimento in registri regionali
- obbligo della scuola di prevedere programmi, caratteristiche e requisiti conformi a disegni di legge in materia di naturopatia (se sì, specificare a quali disegni di legge ci si riferisce).
- possibilità di conseguire l’abilitazione alla professione di naturopata tramite “titolo accademico” conseguito in università straniera e se tale titolo ha validità legale in Italia (specificare quale disposizione di legge specifica prevede il riconoscimento di titolo in naturopatia conseguito all’estero da università privata, in quanto occorre una legge apposita e specifica che ratifichi tale accordo tra università straniera e quella italiana)
- se tale riconoscimento richiede procedure di richiesta ministeriale, indicare quali naturopati abbiano ottenuto tale riconoscimento, dal momento che si tratta di atti pubblici e non riservati.
- legittimità dell’utilizzo della denominazione di Libera Università o di Accademia da parte di una Scuola (indicare quale legge dello Stato ha autorizzato la scuola a utilizzare questa denominazione)
Le risulta che la legge imponga il possesso di specifici requisiti per diventare naturopati e ai fini dell’esercizio della professione di naturopata? Se sì, la prego di comunicarmi i riferimenti di legge che contengono le indicazioni relative a:
- titolo di studio conforme alle disposizioni di legge che regolano il suo conseguimento (specificare quali)
- obbligo di tirocinio per diventare naturopati. Se tale obbligo esiste, si prega di specificare il relativo monte ore stabilito dalla legge, le caratteristiche delle sedi di tirocinio (che devono essere a ciò abilitate dalla legge, si prega di specificare quale) e quelle dei tutor o dei supervisori di tirocinio.
- l’appartenenza a una federazione di categoria per diventare naturopati. La prego di specificare quale sia la federazione cui per legge occorre aderire per poter esercitare legittimamente la professione.
- l’inserimento di tale federazione o associazione di categoria all’interno dell’elenco di cui alla legge n°4 del 14 gennaio 2013, se tale obbligo esiste
- il fatto che sia sufficiente, ai fini dell’esercizio legittimo della professione, che una scuola abbia dichiarato di essere “in linea con la legge n° 4 del 14 gennaio 2013” anche se non fa parte dell’elenco di cui alla legge in questione
- essere in possesso di certificazione “a norma UNI” e quale disposizione di legge imponga tale certificazione ai fini dell’esercizio della professione di naturopata
- essere in possesso di certificazioni di altro tipo (se sì, specificare quali disposizioni di legge obblighino ad ottenerle e in che cosa consistano)
- appartenenza all’albo professionale dei naturopati (si prega di specificare quale legge lo preveda e quali siano le condizioni per il suo inserimento in esso)
- appartenenza a “Registri” o elenchi di naturopati istituiti da Regioni o altri enti pubblici e quali norme ne prevedano l’obbligatorietà
- abilitazione all’esercizio della professione di naturopata e quali siano le disposizioni di legge che la prevedono
- mansionario, competenze e limiti dell’attività professionale del naturopata cui sia obbligatorio attenersi secondo le disposizioni di legge (specificare quali)
- quali siano le sanzioni previste dalla legge in caso di esercizio della professione senza il rispetto di qualcuna di tali indicazioni di legge
Domande da porre a un naturopata prima di sottoporsi alla prima visita
- la sua attività prevede diagnosi e cura di patologie? Se sì, possiede l’abilitazione all’esercizio della professione medica?
- la sua attività non prevede diagnosi e cura di patologie? Se è così, quale è concretamente l’oggetto della sua attività?
- se oggetto della sua attività è il riequilibrio (energetico, olistico o come lo si voglia chiamare), e questo squilibrio su cui lei va ad agire non è rilevabile con visite o esami medici e di laboratorio, può comunque fornire la prova della sua esistenza, delle sue caratteristiche, della sua intensità e gravità, in modo da poter verificare in che cosa consista e, al termine del trattamento, se ne ho ricavato un beneficio per la mia salute e benessere, confrontando oggettivamente le due condizioni di squilibrio, prima e dopo il trattamento?
- qualunque sia il tipo di intervento che intende effettuare sulla mia persona, quali sono le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la sua utilità e l’assenza di controindicazioni ed effetti collaterali?
- se invece l’oggetto della sua attività è la mia condizione di salute e di benessere, significa che lei non agisce su nessuna patologia?
- se è così, non mi proporrà un determinato regime alimentare né l’assunzione di integratori, rimedi o prodotti erboristici, dal momento che essi sono di competenza medica?
- se me li propone, come può garantirmi che essi non vadano ad agire su carenze o deficit nutrizionali o metabolici, dal momento che essi devono essere diagnosticati da un medico a seguito di esami specifici sulla base della mia condizione fisiopatologica?
- se mi propone rimedi di qualsiasi tipo con un determinato dosaggio, significa che al di sotto di quel dosaggio il rimedio è inutile e al di sopra di quella dose si possono produrre inconvenienti per la mia salute. Come può conoscere il corretto dosaggio se non è medico?
Le risposte dell’Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)
Per quanto riguarda le scuole che insegnano le Scienze della salute all’interno dell’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali, le risposte a tutte queste domande sono già presenti nella guida dello studente e nei manuali informativi che mettiamo a disposizione nel momento in cui ci vengono richieste informazioni, oltre che sul sito, in maniera molto chiara e molto dettagliata, da sempre.
Per chi desiderasse, invece, una sintesi delle risposte che la nostra Università popolare dà pubblicamente e in maniera cristallina a tutte queste domande, può leggerle qui di seguito:
La risposta a tutte queste domande è una sola: non esiste alcuna disposizione di legge italiana, europea o, come alcuni ritengono, di organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (che, tra l’altro, naturalmente, non è certo un organo legislativo) che preveda in qualunque modo la disciplina legalmente imposta dalla legge relativa alla formazione erogata dalle scuole di naturopatia in Italia, nè esiste alcuna disposizione di legge che preveda una regolamentazione dell’attività del naturopata imponendo il possesso di specifici requisiti o il rispetto di specifiche disposizioni di legge che riguardino la naturopatia. Ogni affermazione con la quale si dichiari la necessità di ottemperanza a disposizioni di legge in materia di regolamentazione dell’attività professionale specifica di naturopatia ai fini della validità dei titoli rilasciati da una scuola o ai fini dell’esercizio legittimo della professione di naturopata è non soltanto una pubblicità ingannevole, ma configura il tentativo di truffa.
Per quanto riguarda le domande da porre al naturopata prima di una visita, si consideri che le nostre scuole non formano naturopati ma consulenti in naturopatia scientifica. Quindi, la formazione prevista dalle nostre scuole garantisce il rispetto delle competenze autonome del consulente in naturopatia scientifica rispetto a quelle di medici, psicologi e di altre categorie professionali. Oggetto della sua attività è l’informazione e la consulenza in materia di qualità e stile di vita e le indicazioni fornite sono sempre il risultato delle evidenze scientifiche in materia così come insegnate nelle lezioni delle nostre scuole e verificate attraverso le verifiche finali. L’attività di consulenza scientifica insegnata nelle nostre scuole non ha quindi assolutamente nulla a che fare con quella dei naturopati tradizionali.
L’unico modo legittimo di esercitare la naturopatia, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerla come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in naturopatia scientifica acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento. L’esercizio della professione di naturopata è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.
Naturalmente, chiunque è assolutamente libero di decidere di studiare la naturopatia tradizionale intesa come insieme di materie di competenza medica, pseudo medicine, pratiche e tecniche di cura alternativa prive di fondamento scientifico e le scuole sono libere di proporre questo tipo di insegnamento anche al costo di circa 2500 euro l’anno, per tre o quattro anni, come avviene abitualmente. Quello che non possono fare è ingannare (se non truffare) i cittadini facendo credere che lo studio di tali materie sia imposto dalla legge per diventare naturopata, che il naturopata sia in possesso di titoli e abilitazioni che gli consentano di operare anche su patologie o di risolvere squilibri energetici che non esistono, e che tale possibilità di intervento sia consentita soltanto a coloro che possiedono titoli acquisiti tramite determinate scuole.
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