Naturopati, iridologi e ciarlatani. Dov’è il confine?
Pubblichiamo volentieri la lettera inviataci il 2- 02- 2011, dal Dr. De Matteis, relativa al fenomeno della ciarlataneria nell’ambiente della naturopatia e dell’iridologia.
La naturopatia è un insieme di tecniche e di principi salutistici che va intesa come filosofia pratica di vita, estranea al mondo della medicina e della visione biomedica della salute, e consiste nella pratica di uno stile di vita “virtuoso” in quanto in armonia con l’ambiente e le esigenze del prossimo. Si tratta di ciò che la Scuola di Counseling in naturopatia insegna da anni, e che differenzia la correttezza del suo insegnamento da quello delle scuole di naturopatia tradizionali, le quali, in realtà, insegnano a esercitare l’attività di cura delle malattie, mascherata sotto altra forma. I naturopati che concepiscono il loro lavoro in senso corretto operano quindi attraverso un’attività di educazione, di prevenzione e di mantenimento della salute senza formulare diagnosi nè somministrando cure di alcun tipo. Infatti, se queste sono scientificamente provate, sono di competenza medica. Se non lo sono, i casi sono i seguenti: o sono oggetto di ricerca scientifica, o sono innocue pratiche di medicina popolare che ciascuno è libero di applicare nell’ambito della sua vita privata, oppure, se presentate come sistema di cura volto a produrre effetti sullo stato di salute del cliente, possono configurare fattispecie di reati penalmente rilevanti. Suggerire lo svolgimento di una attività fisica o di rilassamento come lo yoga, una alimentazione vegetariana o una tisana depurativa come buone abitudini di vita è eticamente corretto e legittimamente praticabile come attività di consulenza. Ma effettuare “esami” come quello iridologico, senza essere medici, allo scopo di individuare alterazioni passate, presenti o future della salute del cliente, significa esporsi al rischio di abuso della professione medica o di ciarlataneria. Lo stesso dicasi per la prescrizione di rimedi o la somministrazione di cure basate su “energie” non identificabili, sulle proprietà di fantasia di rimedi di vario tipo, e così via. Attribuire virtù straordinarie a certi rimedi, come la cura di ansia e depressione per i fiori di Bach, o di patologie croniche per rimedi fitoterapici privi di adeguata documentazione scientifica, significa infatti speculare sull’altrui credulità integrando il relativo reato.
Infatti, come si legge nella relazione dell’Avv. Teresa Pennetta al Convegno: Movimenti magico-spirituali e società, “L’art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S., cita: “è vietato il mestiere di ciarlatano”. L’art. 231 del relativo regolamento per l’esecuzione specifica: “sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare altrimenti l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano il pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.”3. Il d.L. n°480 del 13/074/1994 ha aggravato le sanzioni previste “pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” all’art. 3.4. La circolare del Ministero dell’Interno n°559/lec/200, 112-bis del 03/10/1994 ha invitato Prefetti, Commissari del Governo, Questori ad applicare sanzioni previste “per le infrazioni alle seguenti disposizioni del T.U.L.P.S. tra cui la violazione del divieto d’esercizio del mestiere di ciarlatano e ad ordinare la cessazione dell’attività”. Gli illeciti più frequenti sono l’evasione fiscale, la circonvenzione di incapace, la truffa aggravata, l’esercizio abusivo della professione medica, l’abuso della credulità popolare, il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui, lo stato d’incapacità procurato mediante violenza, violenza nella privacy, pubblicità ingannevole.
Come si evince dalla lettura delle disposizioni di legge in materia, l’attività posta in essere dal naturopata e dall’iridologo si pone spesso all’interno delle fattispecie di reato suindicate. Non solo dal punto di vista fiscale, ma specialmente sotto il profilo penale, in quanto l’attività del naturopata che formula diagnosi senza averne titolo, ma pensando di sfuggire alle maglie della legge denominando le patologie come “squilibri”, “disturbi” o altre denominazioni di fantasia, sta in realtà commettendo abuso della professione medica, in quanto tali sue valutazioni, per quanto espresse con riferimento a ipotesi e teorie non scientificamente fondate, sono sempre rivolte, in definitiva, alla cura della salute. E’ difficile, per esempio, affermare che individuando nell’iride i segni di una predisposizione a certe malattie non si stia commettendo il reato di ciarlataneria, dal momento che questa diagnosi non solo non è riconosciuta dalla scienza medica, ma è da essa considerata totalmente inattendibile. Così insegnare, come fanno abitualmente le scuole di naturopatia, a curare le alterazioni dello stato di salute con “acque miracolose”, essenze floreali, o canalizzazioni energetiche, è istigazione a delinquere, perché insegna a persone che non sono medici a occuparsi del problema delicato dello stato di salute delle persone, con strumenti inattendibili che sfruttano la credulità e l’ignoranza altrui. Neppure si può pensare di sfuggire alla responsabilità penale dichiarando di esercitare attività di ricerca, perché questa, per essere considerata tale, va effettuata secondo precisi criteri nel rispetto della metodologia scientifica, cosa che ai naturopati non viene insegnato a fare.
E neppure vale l’obiezione secondo cui i naturopati e gli iridologi denunciati sono pochissimi: in realtà essi sono pochissimi perché pochissimi sono coloro che praticano queste attività a livello professionale, esponendosi così al rischio di una denuncia, e perchè tale denuncia, nella condizione in cui versa la Giustizia Italiana, cadrebbe nel vuoto o in prescrizione prima che il caso possa essere vagliato.
Tutto questo, però, non ci sembra un buon motivo per continuare a illudere migliaia di persone incolpevoli con la promessa di una professione redditizia e sicura, o migliaia di consumatori con la prospettiva di curare i loro disturbi con strumenti inefficaci e inaffidabili come quelli in mano ai naturopati. La propria coscienza, il rispetto per il prossimo e per la realtà dei fatti e il senso morale dovrebbero sempre prevalere sull’interesse economico.
In conclusione, solo la naturopatia scientifica, fondata cioè su evidenze sperimentali o rivolta alla ricerca della salute nel rispetto dell’evidenza e della metodologia scientifica, è naturopatia. E la naturopatia è solo quella insegnata dalla Scuola di Counseling in naturopatia, non quella trovata commerciale che insegna a utilizzare rimedi naturali per la cura di tutte le patologie. La naturopatia è stile di vita, non medicina naturale.
(per approfondimenti, si veda:
http://www.sosabusipsicologici.it/pdf/la_tutela_della_persona_dennetta.pdf
