Naturopatia: La Norma Uni-11491 non è una norma di legge! UNIPSI Università popolare Opinioni
Naturopatia: La Norma Uni-11491 non è una norma di legge!
Attenti a truffe e inganni in materia di disposizioni di legge che imporrebbero requisiti e accreditamenti per diventare naturopati!
Non è difficile individuare le scuole poco serie: basta controllare se esse dichiarano la necessità, ai fini dell’utilizzo della qualifica di “naturopata” e dell’esercizio della professione, di conformarsi alla Legge n° 4 del 14 gennaio 2014 o alla “Norma UNI-11491. E’ falso. Attenti alle truffe!
UNIPSI è da sempre a disposizione per smascherare truffe e inganni commerciali in materia di naturopatia.
Come noto, il parere del Ministero della Giustizia, insieme a quello della Salute, riguardo all’inclusione di organizzazioni di naturopatia all’interno dell’elenco previsto dalla legge numero quattro del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate, è stato definitivamente emesso ed è negativo. Tutte le scuole che si riconoscono e si riconoscevano nelle associazioni che hanno presentato la loro “candidatura” hanno ora la conferma definitiva da parte dei due ministeri che l’attività didattica che esse vorrebbero insegnare si configura come rivolta allo svolgimento di attività medica e quindi non praticabile da chi non è medico. Nonostante questo, alcune organizzazioni, come il CONDIB, sembra che continuino a ignorare il dato di fatto che la naturopatia è una professione medica, così come insegnata dalla maggior parte delle scuole. Dall’altra parte, ci sono scuole e organizzazioni che stanno sfruttando ignobilmente una interpretazione terminologica che si riferisce alla norma UNI 11 491. Alcuni giungono a sostenere che questa norma disciplina la professione del naturopata ai sensi della legge numero quattro del 2013.
Due sole considerazioni: la disciplina della professione di naturopata non è stata definita dalla legge e quanto inserito all’interno di questa cosiddetta “norma”, di cui andremo a chiarire il significato, è soltanto un elenco privato e non vincolante di vaghe competenze che mescolano atti e comportamenti di tipo medico sanitario, con le pratiche da ciarlatani come la floriterapia. Ma, in particolare, è importante che tutti sappiano che la cosiddetta norma uni 11491 non è una norma di legge.
Prima di tutto, se lo fosse, essa sarebbe pubblicata, come tutte le leggi, sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo, a differenza di quanto sostengono alcune di queste organizzazioni, essa non “è entrata a far parte del corpo normativo nazionale italiano il 6 giugno 2013”, semplicemente perché non esiste un corpo normativo nazionale italiano. Si tratta di una semplice invenzione di alcune di queste organizzazioni, le quali si sono attrezzate per erogare corsi di preparazione all’esame previsto da questa norma, oltre che prevedere, dietro lauto corrispettivo, il “riconoscimento” di crediti maturati da coloro che provengano da scuole non “accreditate”.
Ciò che è più importante sapere, tuttavia, è che la “Norma” in questione è solo un documento privato non vincolante, e non una norma di legge vincolante, come si legge sul sito dell’Ente UNI:
“Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende:
“una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
- norma europea: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;
- norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
- norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale.”
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell’arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. In estrema sintesi, sono documenti che specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.(http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=2496)”.
RIPETIAMO: QUELLA CHE E’ DEFINITA “NORMA UNI” NON E’ UNA NORMA DI LEGGE E NON E’ VINCOLANTE.
Si ricordi che un “organismo di normazione riconosciuto” è un ente privato che non può legiferare perché non è un organo legislativo.
Questo è il motivo per cui questa “norma” non è nient’altro che un documento privato, elaborato da un ente privato, tanto è vero che esso non è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale nella quale sono contenute tutte le disposizioni di legge dello Stato italiano, ma solo all’interno del sito di questo ente privato, che lo vende “letteralmente” per circa € 50, consentendone lo scarico una volta sola e vietando nella maniera più assoluta la diffusione di tale documento. La finalità commerciale, legittima, ma eticamente discutibile, di tutta questa iniziativa è piuttosto evidente.
Quindi, non trattandosi di una norma di legge, l’ente in questione ricorda e specifica, tra l’altro, il fatto che ad essa “non è obbligatorio conformarsi”.
Che cosa succede se non desidero certificarmi in base alla norma UNI 11591?
Nulla. Chiunque desideri continuare a esercitare la attività resterà obbligato unicamente a rispettare le norme civili e fiscali in vigore. L’adesione alla norma UNI è volontaria, non impositiva in quanto non è una norma cogente (http://www.aiti.org/professione/norma-uni-115912015)
La nostra associazione, come molte altre, fin dall’inizio ha dichiarato in maniera chiara e cristallina di non aver nessuna intenzione di “acquistare” questo prodotto e conformarsi a tale “norma” perché essa si riferisce a pratiche o mediche (e quindi estranee alla naturopatia) oppure pratiche da ciarlatani o comunque totalmente prive di fondamento scientifico. I nostri allievi non vogliono essere accomunati a coloro che vantano una certificazione privata che li accomuna a lettori di tarocchi, cartomanti, astrologi, eccetera.
A questo proposito, quindi, vorremmo sottolineare l’importanza di diffidare di tutte quelle scuole, associazioni e organizzazioni che, in maniera equivoca e ingannevole, inducono a credere che l’esercizio della professione di naturopata sia consentito soltanto a seguito del conseguimento di un diploma da parte di una scuola che dichiari di adeguarsi a tale norma o che imponga un monte ore di 1500.
Tutti possono legittimamente fare riferimento a qualsiasi ente di accreditamento di certificazione privato, ma purché non si induca a credere che tale riferimento sia in qualche modo vincolante per l’esercizio di una professione. Tutti possono stabilire liberamente il numero di ore che si ritiene opportuno per lo svolgimento dell’attività di naturopata ma non che questo sia imposto dalla legge.
Naturalmente, queste considerazioni servono soltanto, come accennato, a fare chiarezza, perché le nostre scuole sono da sempre al di fuori di questi giochi e speculazioni commerciali e la attività formativa UNIPSI non si riferisce a quella del naturopata tradizionale (figura, come si vede, screditata sempre più da interessi commerciali e ormai identificabile con quella di un operatore sanitario) ma a quella del consulente del benessere, il quale può utilizzare i principi di una naturopatia che non ha nulla a che vedere con atti medici, pratiche da ciarlatani e cura di patologie.
Chi fosse interessato a valutare la certificazione cui fanno riferimento le scuole UNIPSI, gratuita per i soci, e comprendere meglio la differenza tra le informazioni interessate a lucrare sulla buona fede del prossimo e quelle da noi fornite volte a garantire legittimità, professionalità e aderenza a principi deontologici dell’attività di consulente del benessere, possono leggere il sito: http://www.sisb.it

