Probabilmente la maggior parte degli aspiranti naturopati non è informata del fatto che l’esercizio dell’attività professionale di naturopata, oltre ad esporre al rischio di denuncia per esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica, può configurare anche un altro reato, previsto dall’art. 661 del nostro Codice penale, e cioè quello di “abuso della credulità popolare”.
La violazione della norma penale si può configurare sia da parte delle Scuole di naturopatia nei confronti dei loro allievi, sia da parte dei naturopati nei confronti dei loro clienti.
Quando infatti le Scuole di naturopatia tradizionale insegnano agli sprovveduti aspiranti naturopati i “principi” e le ipotetiche “tecniche” di discipline magiche o di pseudoscienze, esse sono passibili di denuncia per aver messo in atto una vera e propria “impostura”, fornendo una informazione ingannevole circa le caratteristiche di tali tecniche o discipline.
Infatti, quando queste ultime consistono semplicemente in antiche o moderne superstizioni o tradizioni sconfessate dalla scienza, il loro insegnamento allo scopo di agire sulla condizione di salute del cliente senza che di tale effetto sia fornita la relativa dimostrazione scientifica, si può configurare come
1. istigazione all’esercizio abusivo della professione medica, in quanto la scuola istruisce gli allievi a cercare di aggirare la legge definendo la loro attività come rivolta all’educazione o al recupero della salute o del benessere, o alla cura di squilibri o disturbi non identificabili. In ogni caso, infatti, il naturopata mette in atto pratiche, tecniche o suggerisce rimedi volti direttamente ad agire sullo stato di salute del cliente, e non si limita, come il Counselor in naturopatia, a fornire una consulenza.
2. Abuso della credulità popolare, cioè impostura, in quanto tendente a ingannare il prossimo circa supposte proprietà scientificamente dimostrate di preparati, rimedi, tecniche, oppure circa la possibilità di poter effettuare diagnosi o indagini o valutazioni relative allo stato di salute del cliente, dal momento che tali attività, tecniche o rimedi (tanto più se utilizzate da naturopati e non da medici) sono ingannevolmente presentati come suscettibili di agire terapeuticamente sulla malattia o sulla salute della persona.
Anche quando l’attività del naturopata venga presentata come supportata da strumenti non scientificamente validi e affidabili, ma che, come si usa dire nel ridicolo gergo “naturopatico”con espressione infelice, “funzionano”, è chiaro che il cliente si affida ad essi nell’illusione che possano in qualche modo far luce sulla sua condizione di salute o di malattia, senza che egli sia stato informato espressamente circa la mancanza di prove di validità, di affidabilità, di efficacia e di utilità delle medesime. Anzi, di solito, egli si sottopone a tali sedute e trattamenti ingannato da una pubblicità ingannevole circa i loro effetti, in quanto la loro efficacia non è supportata da prove clinicamente affidabili, ma solo da una aneddotica priva di fondamento e di prove.
In pratica, e per riferirci direttamente alle materie di insegnamento tipicamente insegnate nelle scuole di naturopatia, l’utilizzo dell’indagine kinesiologica o iridologica, per esempio, può configurarsi come pseudo atto medico-diagnostico, e/o pura impostura, dal momento che solo un’informazione ingannevole può spingere una persona a sottoporsi a un esame che, nelle intenzioni, dovrebbe consentire di indagare sulla sua condizione di salute e di individuare eventuali “predisposizioni a patologie”. Il fatto che il naturopata si riferisca in proposito a “squilibri energetici” può essere anch’esso definito un atto di pura ciarlataneria, dal momento che tali squilibri non sono oggettivamente dimostrabili o verificabili.
Allo stesso modo può configurarsi come abuso della credulità popolare, da parte delle scuole nei confronti dei loro allievi, insegnare agli aspiranti naturopati l’utilizzo a scopo terapeutico di rimedi “naturali”, di integratori alimentari o fitoterapici, di cui si studiano le componenti, i principi attivi, i dosaggi e i “protocolli” terapeutici con riferimento alla loro azione a livello biochimico oppure “energetico” sulla condizione di salute della persona, senza che di essi esista la necessaria e sufficiente documentazione scientifica circa le proprietà che ad essi vengono attribuite. Non si tratta, infatti, di documentare gli effetti di queste sostanze o rimedi sul piano biochimico, ma sul piano clinico della cura di malattie e alterazioni dello stato di salute, attività che spetta solo al medico, per quanto i rimedi utilizzati non siano ufficialmente considerati “farmaci”.
Abusare della credulità popolare nel caso della naturopatia tradizionale, infatti, significa approfittare di una condizione di ignoranza, di insufficienza di strumenti culturali e scientifici, per ingannare o illudere circa le caratteristiche, le proprietà e gli effetti di tecniche, strumenti o sistemi di cura della salute. Non solo qualsiasi attività diretta a questo scopo è di esclusiva competenza medica o psicologica, ma, quando essa è posta in essere al fine, dichiarato o meno, di produrre una modificazione dello stato di salute o di benessere tramite mezzi privi degli indispensabili riscontri scientifici, essa diventa persino un odioso inganno a danno dei più deboli. Nessuno, infatti, si sottoporrebbe a una visita naturopatica se fosse correttamente informato del fatto che non esiste nessuna prova che un esame iridologico, kinesiologico, o una valutazione relativa a squilibri costituzionali ha la stessa attendibilità e credibilità che avrebbe quella effettuata lanciando una monetina, e cioè affidandosi al caso. Costruire dietro a queste pseudoscienze un apparato di contenuti, di metodi e di tecniche di pura fantasia, come i percorsi dei meridiani o i differenti tratti di personalità su cui andrebbero ad agire i fiori di Bach, significa esattamente abusare della credulità popolare.
Che si tratti di attività direttamente rivolta alla prevenzione, alla promozione, alla educazione, all’insegnamento o all’informazione relativa alla salute, tutte le forme di diagnosi e di cura, con qualsiasi strumento utilizzato, con qualsiasi denominazione, scientificamente supportate o di derivazione orientale e psicologica, e quindi anche tutte quelle praticate in Counseling tradizionale, sono da considerarsi a tutti gli effetti “atti medici”. Come tali, qualora siano praticate da personale non medico e non regolarmente abilitato, il loro esercizio configura il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale (“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”).
Le opinioni fin qui espresse, per quanto largamente condivise, sono opinioni e non fatti incontestabili, in quanto nessuna norma di legge vieta espressamente l’attività professionale svolta dal counselor, e la giurisprudenza, eventualmente chiamata a giudicare la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica, potrebbe esprimersi, a seconda dei casi, in maniera più o meno favorevole alla nostra interpretazione. Quello su cui vogliamo richiamare l’attenzione del lettore non è il piano opinabile della sanzione penale, quanto quello della coscienza individuale e professionale. E’ prima di tutto nella propria coscienza che deve essere cercata la reale intenzione di occuparsi della salute del prossimo: se si intende il counseling come noi lo intendiamo, e cioè come attività di consulenza informativa, e non direttiva, si cercherà un percorso di studi che consenta di acquisire conoscenze e competenze utili a fornire la migliore informazione possibile. Se invece la reale intenzione consiste nella ricerca di una professione che permetta di curare la salute e di promuovere attivamente e direttamente il benessere psicofisico, si cercherà una scuola tradizionale che consideri la diagnosi e la terapia medico-psicologica (ancorchè “alternativa”) come perno dell’attività formativa. Ma in questo caso, come dicevamo, ognuno dovrà fare i conti non tanto con l’Autorità giudiziaria (la quale ha ben altro di cui occuparsi) ma, ripetiamo, con la propria coscienza, chiedendosi se l’attività che si vuole svolgere non richieda un tipo di formazione diversa e superiore, di competenza di altre figure professionali.