Riflessologia e On Son Zu: danni e rilevanza penale
Sono poco diffusi, ma presenti ovunque, corsi di Riflessologia e On Son Zu volti a permettere a persone prive di abilitazione medica di identificare le cause delle alterazioni e/o degli scompensi energetici nell’organismo, per fornirlo di mezzi di sostegno e riequilibrio, aiutando il metabolismo nel processo di autoguarigione con metodo naturale e complementare. Questo sia per scopi igienico preventivi, di mantenimento della salute, sia per l’utilizzazione nel campo estetico e per il benessere psicofisico.
UNIPSI ricorda che la pratica del massaggio terapeutico è riservata a personale sanitario abilitato, quella di massaggio estetico anche alle estetiste. Nessuno impedisce di praticare un massaggio del piede a scopo di rilassamento, salvo che ciò non configuri, come abitualmente avviene e come viene insegnato dalla maggior parte di queste scuole, a scopo terapeutico, camuffato con termini ingannevoli, vaghi e che rimandano a inesistenti squilibri energetici.
Alterazioni, squilibri o scompensi energetici dell’organismo sono pur sempre alterazioni dello stato di salute che solo un medico può identificare legittimamente, salvo che non si dimostri che si tratti di condizioni verificabili con strumenti o analisi verificabili scientificamente e aventi per oggetto qualcosa di diverso dalla condizione alterata di salute. Intervenire su di essi, poi, è atto terapeutico che solo il medico può praticare o autorizzare da parte di personale sanitario abilitato, in quanto potenzialmente foriero di danni ed effetti indesiderati.
Fornire mezzi di sostegno o aiutare il metabolismo è sfacciatamente una attività di alterazione del metabolismo che configura una ipotesi di reato, quella di abuso della professione medica, tanto più se associata all’intenzione di agire sul corpo a scopo preventivo, dal momento che la prevenzione è altra pratica di esclusiva competenza medica.
Quindi, se qualcuno proponesse corsi di On Son Zu o riflessologia senza specificare che si tratti di corsi amatoriali, o di pura conoscenza pratica di discipline prive di ogni finalità terapeutica (anche perché scientificamente inefficaci allo scopo) senza alcuna finalità di diagnosi o cura di patologie o disturbi, ma, anzi, qualora presentasse tale corso come rivolto a persone in cerca di uno sbocco lavorativo, e prive di titoli e abilitazioni di cui sopra, allo scopo di utilizzare tali conoscenze a scopo terapeutico (anche se mascherato con artifici linguistici) andrebbe incontro a una possibile denuncia per fattispecie di reato molto gravi, quali:
- associazione a delinquere, in quanto si tratti di attività che coinvolge più persone, ognuna con diverse competenze e diversi compiti, ma finalizzata alla commissione di un reato.
- Istigazione a delinquere, in quanto tramite questi artifici linguistici si inducono gli allievi a configurare, con l’attività appresa in questi corsi, il reato di abuso di professione medica
- Truffa, in quanto con tali artifici e raggiri si inducano persone ingenue e sprovvedute a credere nella liceità di questa pratica, camuffandola come rivolta al “riequilibrio di squilibri energetici”, anziché di malattie.
- Nei confronti degli sprovveduti allievi, invece, si potrebbe configurare il reato di abuso di professione, penalmente rilevante anch’esso, qualora si volesse praticare tale attività a scopo terapeutico.
