Come svolgere legittimamente la professione di Naturopata o Counselor
Perché la libera attività professionale in Naturopatia o Counseling sia legittimamente praticabile, occorre che sia svolta al di fuori dell’ambito sanitario, nella forma della consulenza del benessere, ossia si tratti di attività di informazione e formazione e non “operativa”, non prescrittiva, non diagnostica nè terapeutica.
L’attività di consulenza, infatti, è considerata dalla legge italiana esercizio di attività intellettuale ed è regolamentata dagli art. 2229 e seguenti del Codice civile.
Quindi, mentre il naturopata tradizionale svolge una attività operativa, consistente, tra l’altro, nella prescrizione di rimedi e di attività invasive e manipolative, l’attività professionale del consulente in naturopatia (https://www.uni-psi.it/) è una attività di consulenza, ossia di informazione e di formazione alla conoscenza e alla applicazione pratica di stili vita orientati al benessere. Essa è pienamente legittima, ma è utile che, in mancanza di specifica regolamentazione legislativa, il Consulente certificato da UNIPSI adotti opportune cautele per non essere confuso con il naturopata, ossia il medico abusivo. Lo stesso vale per quanto riguarda l’attività di counseling, denominata da UNIPSI consulenza del benessere secondo l’indirizzo psicobiologico (https://www.counselingpsicobiologico.it/), e rivolta al miglioramento della qualità della vita del cliente, e non certo come il counseling tradizionale, alla cura di disturbi e di disagio psichico.
1. Quindi, il primo passo consiste nell’associazione ad AssoConsulting, la quale fornisce una certificazione privata circa l’ambito legittimo di competenza dell’attività dei suoi soci, a seguito di Esame e di inserimento in apposito Registro Nazionale. In questo modo il professionista mette alla prova la propria competenza e conoscenza dell’ambito legittimo di operatività della sua professione, a titolo personale, sostenendo un esame ideato appositamente a questo scopo.
Questo adempimento è di natura precauzionale ed è di tipo professionale, non fiscale e non obbligatorio, non esistendo ancora alcuna legge che imponga l’iscrizione a una Associazione di categoria e tantomeno un percorso di formazione professionale che si concluda con l’abitazione e l’iscrizione a un Albo professionale pubblico.
2. Il secondo passo è quello di regolarizzare la propria posizione fiscale, e a questo scopo serve la consulenza di un commercialista.
3. L’ultimo passo è quello di tutelarsi e fornire una certa garanzia all’utenza specificando, all’interno dei documenti che riguardano l’attività professionale del consulente, che egli o ella opera ai sensi degli art. 2229 e seguenti del Codice civile.
Quindi, anche se la materia non è ancora oggetto di regolamentazione legislativa e, anzi, proprio per questo, ossia per evitare confusioni ed equivoci rispetto alla legittima attività di consulenza che solo i Consulenti UNIPSI possono vantare, è raccomandabile l’inserimento della dicitura: “libero professionista” ( oppure “ Consulente del benessere” oppure “Consulente in Naturopatia” o “nutrizionale”) AI SENSI DEGLI ART.2229 E SEGG. DEL CODICE CIVILE
In questo modo la propria attività professionale viene ad essere qualificata come attività di consulenza, non operativa e non di tipo sanitario, è fornita di una certificazione privata a seguito dell’inserimento nel Registro Nazionale AssoConsulting dei Consulenti del benessere certificati, è in regola con la normativa fiscale, e tutela il pubblico dichiarando che essa si svolge legittimamente in conformità con quanto dispone la legge, ossia il Codice civile, in materia di consulenza.
Il manuale che illustra in maniera più approfondita questi adempimenti è inserito tra quelli compresi nelle lezioni delle Scuole UNIPSI

