Unipsi opinioni: come diventare naturopata
UNIPSI opinioni: diventare naturopata legalmente
Le nostre rubriche: UNIPSI opinioni: “La figura del Consulente della salute promossa dalle nostre Scuole”.
UNIPSI opinioni: esse trovano conferma nell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale gli evidenti limiti della Medicina e della Psicologia nella cura della persona hanno purtroppo portato in questi ultimi anni alla proliferazione di centinaia di diverse discipline, le quali pretenderebbero di occuparsi di cura delle malattie senza fornire alcuna garanzia di efficacia, di validità e di utilità scientifica. UNIPSI opinioni, la rubrica di informazione del più autorevole istituto di formazione in materia, è che è sempre più viva l’esigenza della regolamentazione e della definizione del ruolo e delle competenze di una nuova figura professionale che si occupi, in maniera autonoma rispetto a medicina e psicologia, di educazione e informazione relativa allo stile di vita e alla salute. Opinioni UNIPSI: da sempre espresse con chiarezza, hanno portato all’elaborazione di una articolata proposta necessaria per fissare definitivamente i principi fondamentali delle professioni che si occupano di cura della persona e non di cura delle malattie. (Vai a: “Tutto ciò che bisogna sapere prima di iscriversi a una scuola di naturopatia”).
Qual’è lo scopo della diffusione di UNIPSI opinioni? Lo scopo è quello di fare chiarezza circa le competenze di coloro che, a vario titolo, si occupano di salute al di fuori dell’ambito di competenza medico o psicologico, e di definire in maniera chiara il loro ambito di operatività, i limiti e le prerogative professionali. Si tratta delle opinioni di UNIPSI, ma corroborate dai fatti.
In particolare, il Comitato promotore per il riconoscimento legislativo e la regolamentazione della figura professionale di “Health Counselor” (Health Counseling Committee) intende proporre il riconoscimento e la dignità di professionisti abilitati ad operare sulla salute dei cittadini solo a coloro che possano dimostrare una formazione e una competenza professionale fondate su evidenze scientifiche. Inoltre, si rende necessario definire una volta per tutte l’ambito di operatività di queste discipline, la maggior parte delle quali sono di competenza medica o psicologica, ma vengono illegittimamente praticate da naturopati o altri “terapeuti” privi della necessaria abilitazione.
Il nostro Comitato, quindi, nel proporre il riconoscimento ufficiale della figura di Health Counselor, intende specialmente definirne le competenze e l’ambito di operatività professionale, che non può e non deve essere confuso con quello medico o psicologico, come invece è avvenuto fino ad oggi attraverso i tentativi di far riconoscere figure paramediche o parapsicologiche come i naturopati.
La figura professionale di Health Counselor si riferisce alla competenza professionale di tutti coloro che, in possesso o meno di titolo di laurea in Medicina o in Psicologia, operino nell’ambito dell’informazione e dell’educazione alla salute nel rispetto dei principi e della metodologia scientifica. Il consulente della salute non interviene nella diagnosi o nella cura di malattie o di disturbi (come la maggior parte dei terapeuti “alternativi” oggi sul mercato), ma solo sull’analisi dello stile di vita individuale. Egli non somministra farmaci o rimedi, ancorché naturali, né usa strumenti o apparecchiature (iridoscopi, biorisonanza e simili), né tecniche manuali o psicologiche di alcun tipo, le quali siano rivolte alla cura di malattie, “squilibri” o disturbi.
Il problema di fondo delle innumerevoli discipline o “professioni” che operano in ambito paramedico e parapsicologico, resta quello che queste discipline, singolarmente considerate, e a maggior ragione la naturopatia “commerciale”, che le raccoglie in gran parte, non si fondano su presupposti e sperimentazioni scientifiche, per cui il confine tra la loro pratica e la ciarlataneria è molto sottile. Questo è il motivo principale per cui esse non solo non hanno mai trovato riconoscimento a livello accademico, e quindi legislativo, ma neppure potranno mai ambire ad esso.
L’Health Counseling Committee propone invece la definizione e la regolamentazione della figura professionale di Health Counselor (consulente della salute), il quale è un professionista che opera in maniera autonoma nel campo della prevenzione, dell’educazione e dell’ informazione relativa alla cura naturale della salute attraverso la consulenza relativa all’adattamento dello stile di vita individuale alle condizioni ambientali. A differenza delle pseudo figure professionali che pretenderebbero un riconoscimento legislativo senza offrire garanzie di competenza scientifica, la sua attività è principalmente rivolta alla consulenza, cioè a informare il cliente circa le diverse possibilità di modificazione del suo stile di vita, alla luce delle evidenze scientifiche e della sua esperienza personale, senza mai neppure suggerire azioni, scelte, cure di tipo medico o psicologico, senza fornire consigli, ma prospettando soltanto una diversa visione della vita rispetto a quella fornitagli dal cliente.
È importante ricordare che secondo la legge italiana (come, del resto, per la legislazione di ogni paese scientificamente evoluto):
· L’esercizio di metodi di cura, di diagnosi, di trattamento, che abbiano lo scopo di migliorare direttamente una condizione di salute alterata, sia essa organica o psicologica, è di esclusiva competenza delle sole figure professionali abilitate dalla legge, e cioè, con diverse competenze, di medici o psicologi-psicoterapeuti, regolarmente iscritti ai rispettivi albi. Ciò significa che l’analisi (diagnosi) dello stato di salute della persona, anche se riferito a squilibri energetici, costituzioni, diatesi, in quanto comunque rivolti al ripristino di uno stato di salute alterato, si configura come atto medico o psicologico, e il suo esercizio da parte di persone non abilitate dalla legge si configura come reato di esercizio abusivo della professione medica o psicologica, quando non integra anche la fattispecie penale dell’abuso della credulità popolare.
· L’uso di strumenti di cura di qualsiasi tipo, anche se “energetici”, dolci, non invasivi, quando siano rivolti alla cura di malesseri, disturbi, condizioni di malattia o di salute alterata, sono anch’ essi di esclusiva competenza della sola classe medica e psicologica.
· La cura di conflitti psicologici, “intrapsichici” , emozionali, comportamentali, è di competenza esclusivamente psicologica e il suo esercizio da parte di persone non qualificate e abilitate dalla legge è un preciso reato.
· La manipolazione e il massaggio, in qualsiasi forma, se rivolte a produrre una modificazione dell’equilibrio psicofisico della persona, a modificare lo stato di salute, a indurre uno stato di rilassamento con finalità terapeutiche, sono consentite soltanto a medici o fisioterapisti regolarmente abilitati dalla legge. L’esercizio di qualsiasi pratica di manipolazione, per quanto dolce e non invasiva, che sia rivolta alla cura di una condizione di disagio, di malessere o di alterazione dell’equilibrio psicofisico, se praticata da personale non medico o paramedico abilitato, è un reato.
· La prescrizione di diete, programmi alimentari, di rimedi di qualsiasi tipo, per quanto naturali e in libera vendita, da parte di personale non medico, è un reato perseguibile a norma di legge quando effettuato nell’ambito di una attività professionale rivolta alla cura dello stato di salute.
Quanto sopra indicato significa in pratica che, per quanto l’insegnamento di cure di ogni tipo non sia vietato dalla legge (per cui le Scuole di medicine non convenzionali sono libere di insegnare l’utilizzo di qualsiasi metodo di cura), tuttavia il loro utilizzo professionale è e resta riservato solo ed esclusivamente a professionisti laureati in Medicina (medici o paramedici, nei limiti delle diverse competenze) o in Psicologia, e legalmente iscritti ai relativi albi professionali e in regola con la normativa fiscale. Naturopati, massaggiatori, terapeuti di qualsiasi tipo, privi di tale titoli e requisiti, sono passibili di denuncia per esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica.
L’impostazione data da tutte le scuole “commerciali” di naturopatia è tutta centrata su un’ attività diagnostica e terapeutica che, pur sotto altre forme o denominazioni (perlopiù ingannevoli), costituisce sempre esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica, in quanto direttamente rivolta alla cura di disturbi, malattie, alterazioni dello stato di salute (per quanto si tratti di salute psicologica o psicofisica).
Si osservi in proposito come a qualificare come atto terapeutico di tipo medico o psicologico non è la effettiva e documentata efficacia della cura, quanto l’intenzione del terapeuta di mettere in atto un comportamento rivolto, tramite diagnosi e terapia, alla cura del disturbo lamentato dal paziente. A dimostrazione di quanto affermato, si consideri che la sentenza della Corte di Cassazione n°. 29961 del 30-07-2001 ha attribuito ai soli medici la competenza a prescrivere e somministrare farmaci omeopatici sulla base della sola considerazione che essi siano rivolti, nelle intenzioni del medico, alla cura della malattia, ma indipendentemente da ogni valutazione sulla loro efficacia effettiva.
Ciò significa che, trasferendo il principio suddetto in ambito naturopatico, non è l’intenzione del cliente a qualificare come atto medico quello posto in essere dal terapeuta (per esempio, l’intenzione del cliente di risolvere un disturbo somatico, una fobia, uno stato di alterazione dell’umore), ma la sola intenzione del terapeuta stesso, il quale agisce consapevolmente allo scopo di curare tale disturbo.
Il consulente della salute, invece, per scelta etica e deontologica, si occupa esclusivamente di informazione nell’ambito della cura della salute secondo i principi etici e scientifici che si ispirano alla concezione biopsicosociale della salute. Quindi, egli non cura direttamente malattie o disturbi di qualsiasi tipo e con qualsiasi denominazione, non interviene a proporre rimedi, metodi o qualsivoglia sistema di cura volto alla modificazione dello stato di salute. Il suo compito, fondamentale, in sinergia con quello di altre figure professionali, è quello di illustrare, di informare, di aiutare a comprendere meglio l’attuale condizione di salute e il tipo di stile di vita della persona, in modo da favorire in quest’ultima uno spontaneo e consapevole processo di guarigione.
I principi etici e deontologici che guidano il suo operato sono riassumibili nei seguenti punti fondamentali. Il Consulente della salute (Health Counselor):
· non formula diagnosi di tipo medico o psicologico
· non somministra né suggerisce o prescrive rimedi di alcun tipo ai fini del ripristino di una condizione di salute alterata, ma si limita a informare (solo quando necessario, e su richiesta del cliente) circa l’esistenza e le caratteristiche terapeutiche o meno di supporti nutrizionali o erboristici privi di finalità terapeutiche in senso medico-psicologico.
· non applica alla cura della salute tecniche di manipolazione o massaggio
· non utilizza, nell’esercizio della sua attività professionale, strumenti o apparecchiature rivolte alla diagnosi o alla terapia.
· Non opera su conflitti psichici, disturbi psicologici e tantomeno utilizza tecniche volte alla loro risoluzione.
La sua attività non è di cura ma di consulenza, e si basa sui principi e le evidenze scientifiche che emergono dallo studio e dall’applicazione professionale dei principi e delle acquisizioni delle scienze umane.
La Federazione dei Consulenti della Salute (Health Counselor) raccoglie i professionisti che operano nel campo dell’educazione e dell’informazione della salute naturale, i quali siano in regola con la normativa fiscale, e che, nell’esercizio della loro attività, si pongano come consulenti- informatori e non come paramedici, parapsicologi, o terapeuti privi di titoli legalmente abilitanti l’esercizio della professione.
L’iscrizione alla Federazione è esclusivamente riservata a coloro che possano dimostrare, attraverso certificazione della loro esperienza formativa, di rispettare i principi fondamentali della Consulenza della salute, a condizione che si impegnino all’aggiornamento professionale continuo.
I Diplomati presso la Scuola Superiore di Counseling Psicobiologico e della Scuola Superiore di Counseling ad indirizzo Naturopatico hanno diritto di accedere gratuitamente all’iscrizione alla Federazione (la quale, lo ripetiamo, non ha lo scopo di rappresentare l’intera categoria, ma solo coloro che si riconoscano nel nostro Codice deontologico).