Scuola Superiore di Counseling ad indirizzo naturopatico: probabilmente la migliore, ma sicuramente una delle migliori Scuole di Counseling e di Naturopatia in Italia per diventare un serio naturopata.
Opinioni a confronto sulle scuole di naturopatia:
la naturopatia tradizionale come reato di esercizio abusivo della professione medica.
Le legislazioni di tutti i paesi del mondo, e quindi anche dell’Italia, non pretendono, ai fini dell’esercizio di una qualunque attività professionale, che questa sia disciplinata e regolamentata da una legge del Paese in cui essa viene praticata, tant’è vero che centinaia di figure professionali, compresi alcuni naturopati, operano da decenni legittimamente senza che la loro professione sia mai stata riconosciuta per legge. Quello che tutte le legislazioni pretendono è che l’esercizio di questa attività professionale non sconfini nell’ ambito di competenza di altre attività professionali regolamentate per legge.
Questo significa che il problema, ai fini dell’esercizio dell’attività di naturopata, non è tanto quello che questa attività sia riconosciuta dalla legge Italiana, dal momento che questo, se avverrà, potrebbe (forse) avvenire nella migliore delle ipotesi solo tra qualche decennio, e tramite l’istituzione, ex novo, di una apposita Facoltà universitaria. Il problema è quello di esercitare un’attività che non costituisca, nella sua applicazione pratica, esercizio abusivo della professione medica o psicologica.
L’impostazione data da tutte le scuole commerciali di naturopatia è tutta centrata su un’ attività diagnostica e terapeutica che, pur sotto altre forme o denominazioni (perlopiù ingannevoli), costituisce sempre esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica, in quanto direttamente rivolta alla cura di disturbi, malattie, alterazioni dello stato di salute (nonostante la ridicola strategia di definirli “squilibri energetici”).
Si osservi in proposito come a qualificare come atto terapeutico di tipo medico o psicologico non è la effettiva e documentata efficacia della cura, quanto l’intenzione del terapeuta di mettere in atto un comportamento rivolto, tramite diagnosi e terapia, alla cura del disturbo lamentato dal paziente. A dimostrazione di quanto affermato, si consideri che la sentenza della Corte di Cassazione n°. 29961 del 30-07-2001 ha attribuito ai soli medici la competenza a prescrivere e somministrare farmaci omeopatici sulla base della sola considerazione che essi siano rivolti, nelle intenzioni del medico, alla cura della malattia, ma indipendentemente da ogni valutazione sulla loro efficacia effettiva.
Ciò significa che, trasferendo il principio suddetto in ambito naturopatico, non è l’intenzione del cliente a qualificare come atto psicoterapeutico quello posto in essere dal terapeuta (per esempio, l’intenzione di risolvere un disturno somatico, una fobia, uno stato di alterazione dell’umore), ma la sola intenzione del terapeuta stesso, il quale agisce consapevolmente allo scopo di curare tale disturbo.
Ben diversa è invece l’intenzione posta in essere dal Counselor ad indirizzo naturopatico, il quale non ha mai lo scopo di agire direttamente sulla sfera psichica o fisica del cliente, ma solo quella di rendere più chiari, tramite il colloquio e l’analisi che ne deriva da parte di entrambi i protagonisti della relazione, i termini del problema del cliente.
La Scuola Superiore di Counseling ad indirizzo naturopatico non garantisce sbocchi professionali, non afferma che la naturopatia è la professione del futuro, non sostiene che il 90% dei suoi diplomati hanno trovato uno sbocco lavorativo in questo settore. Questo perché si tratta in tutti i casi di pure e semplici falsità e pubblicità ingannevoli perché non sono supportate da alcun dato e da alcuna dimostrazione.
La Scuola Superiore di Counseling ad indirizzo naturopatico si limita, e non è poco, a garantire una formazione che per la sua impostazione, i suoi contenuti, la sua metodica, i suoi principi e il suo codice deontologico, permette l’esercizio di un’attività di consulenza professionale di altissimo livello, informativa e non diagnostico-terapeutica, che non ha per oggetto la cura di malattie o lo scopo della modificazione dello stato di salute del cliente, e che, a differenza di quanto avviene per le altre scuole di naturopatia, non può essere, in nessun caso, considerata esercizio abusivo della professione medica o psicologica.
Se il vostro interesse è puramente culturale, potete frequentare tutte le Scuole che riterrete idonee al vostro scopo, sapendo che, se non siete medici o psicoterapeuti non potrete mai praticare se non privatamente, e solo su familiari o amici, le nozioni e le eventuali tecniche mediche o psicologiche insegnate nelle suole di naturopatia commerciale (anche se presentate sotto forma di fantasiose tecniche “energetiche”). Altrimenti, vi esponete al rischio di una denuncia per esercizio abusivo della professione medica, in quanto la vostra attività, se svolta secondo l’approccio della naturopatia tradizionale, è rivolta direttamente alla cura della salute, e questa è un’attività di competenza esclusiva di categorie professionali riconosciute per legge.
Se però vi interessa conoscere ed applicare professionalmente un approccio alla salute diverso da quello medico o psicoterapeutico, fondato sulla consulenza informativa (e non sulla diagnosi e la prescrizione di rimedi “alternativi”), la quale presuppone una cultura generale e specifica e una apertura mentale ben superiori a quelle che offrono le scuole commerciali d naturopatia, l’unica scelta ragionevole e legalmente sicura è quella offerta dalla scuola Superiore di Counseling ad indirizzo naturopatico.
Ricordiamo che non basta, per essere in regola con le disposizioni di legge in materia, l’affermazione secondo cui il naturopata agirebbe solo ai fini del recupero, del mantenimento o del miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona. Neppure vale la giustificazione di operare in senso “olistico” sulla persona nella sua globalità, o di svolgere semplicemente un’opera di educazione alla salute, di “suggerire” anziché prescrivere rimedi naturali, o di effettuare diagnosi relative a squilibri o volte all’individuazione di “predisposizioni” a eventuali patologie. Tutte queste attività, a norma di legge, sono infatti riservate alla sola categoria dei medici e degli psicoterapeuti, gli unici abilitati ad operare non solo sulle malattie, ma anche sulla salute dei pazienti. Si legga con attenzione, per esempio, quanto riporta in proposito il Codice di deontologia professionale medico nel definire i compiti, cioè le competenze riservate esclusivamente alla classe medica: il titolo II, capo I, art. 3, recita testualmente che “compito del medico è la difesa e il rispetto della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza (…). Come si nota, non si parla solo di malattia, ma anche e specialmente di salute fisica e psichica.
Ancora, si legga la
definizione di atto medico (e se ne deducano tutte le implicazioni per l’esercizio dell’attività di naturopata, così come insegnata dalle altre Scuole di naturopatia) approvata dal Consiglio dell’Unione dei Medici Specialisti a Budapest nel mese di novembre 2006, che è facilmente reperibile sul Web ( per esempio, si veda :
http://www.fisiatria.it/atto_medico.htm):
“
L’atto medico include tutta l’azione professionale, quella scientifica, quella d’insegnamento, d’esercizio ed educativa, i livelli clinici e medico tecnici attuali per promuovere la salute e funzionalità, prevenire disturbi, fornire ai pazienti cure diagnostiche o terapeutiche e riabilitative, individuali o di gruppo o cumulative, nel contesto del rispetto dell’etica e del valore deontologico.
La responsabilità dell’atto ed il suo esercizio devono sempre essere esercitate da un medico registrato (iscritto all’Ordine, n.d.r.), o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”. (Fonte: Bollettino dell’ordine Provinciale di Roma dei medici Chirurghi e degli odontoiatri – Anno 58 nov. – dic. 2006). Che si tratti di attività direttamente rivolta alla prevenzione, alla promozione, alla educazione, all’insegnamento o all’informazione relativa alla salute, tutte le forme di diagnosi e di cura, con qualsiasi strumento utilizzato, con qualsiasi denominazione, scientificamente supportate o di derivazione orientale e “alternativa”, e quindi anche tutte quelle praticate in naturopatia tradizionale, sono da considerarsi a tutti gli effetti “atti medici”.
Le opinioni fin qui espresse, per quanto largamente condivise, sono opinioni, e non fatti incontestabili, in quanto nessuna norma di legge vieta espressamente l’attività professionale svolta dal counselor, e la giurisprudenza, eventualmente chiamata a giudicare la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica o psicoterapeutica, potrebbe esprimersi, a seconda dei casi, in maniera più o meno favorevole alla nostra interpretazione. Quello su cui vogliamo richiamare l’attenzione del lettore non è il piano opinabile della sanzione penale, quanto quello della coscienza individuale e professionale. E’ prima di tutto nella propria coscienza che deve essere cercata la reale intenzione di occuparsi della salute del prossimo: se si intende il counseling come noi lo intendiamo, e cioè come attività di consulenza informativa, e non direttiva, si cercherà un percorso di studi che consenta di acquisire conoscenze e competenze utili a fornire la migliore informazione possibile. Se invece la reale intenzione consiste nella ricerca di una professione che permetta di curare la salute e di promuovere attivamente e direttamente il benessere psicofisico, si cercherà una scuola tradizionale che consideri la diagnosi e la terapia medico-psicologica (ancorchè “alternativa”) come perno dell’attività formativa. Ma in questo caso, come dicevamo, ognuno dovrà fare i conti non tanto con l’Autorità giudiziaria (la quale ha ben altro di cui occuparsi) ma, ripetiamo, con la propria coscienza, chiedendosi se l’attività che si vuole svolgere non richieda un tipo di formazione diversa e superiore, di competenza di altre figure professionali.