Naturopatia riconosciuta per legge: il riconoscimento legale della professione di naturopata- UNIPSI.
Naturopatia riconosciuta per legge.
In quanto attività di consulenza in materia di salute naturale, la naturopatia è una professione riconosciuta per legge in quanto appartenente alla categoria delle libere professioni che sono da sempre liberamente e legittimamente esercitate in quanto attività di consulenza, previste e disciplinate dal codice civile in quanto prestazione d’opera intellettuale (art.2229 e segg).
Non occorre, quindi, prevedere alcuna legge specifica per la sua regolamentazione, dal momento che, se praticata come medicina che usa rimedi naturali, essa resta di competenza della classe medica, e se destinata alla cura della persona nella sua globalità, in senso olistico e psicofisico, appartiene alla competenza degli psicologi. Non esiste alcun motivo per prevedere questa nuova figura se la si vuole inquadrare all’interno del sistema sanitario, dove già esistono figure competenti in materia e già regolamentate dalla legge. L’unico modo di svolgere legalmente e legittimamente la professione di naturopata evitando confusioni con quella di altre categorie professionali è quello di operare come consulente in naturopatia scientifica. Ricordiamo ancora una volta che tale attività non richiede il possesso di titoli o l’appartenenza ad associazioni di categoria né esami o certificazioni di alcun tipo, essendo già regolamentata dagli articoli 2229 seguenti del codice civile.
Naturopatia riconosciuta come attività di consulenza: la professione di naturopata, se svolta in forma di consulenza, cioè di prestazione d’opera intellettuale, è quindi già tutelata dalla legge (art.2229 del codice civile) e non richiede titoli, abilitazioni, autorizzazioni o ammissione ad Albi o associazioni di categoria.
Le scuole di naturopatia tradizionale pretendono invece, per ovvi motivi commerciali, di insegnare a praticare un’attività che è di competenza medica e psicologica (camuffandola ingenuamente come medicina naturale) a persone prive delle necessarie conoscenze, competenze e abilitazioni, e per questo invocano da trent’anni leggi apposite, che non nono mai state né saranno mai approvate. Esse richiedono il possesso di titoli, da loro conferiti a pagamento, ingannando spesso in maniera truffaldina circa la necessità del loro possesso per praticare tali attività. Invece, se tale attività configura quella di competenza medica e psicologica, non esiste e non esisterà mai alcuna legge, alcun titolo e alcuna abilitazione che possa permetterne lo svolgimento a chi non sia medico o psicologo abilitato.
Se, infatti, si vuole praticare una attività che comporta una diagnosi e la prescrizione di rimedi (ancorché naturali) per la cura di patologie e disturbi, o la somministrazione di cure, massaggi o tecniche rivolte alla cura di patologie, l’esercizio di tale attività da parte del naturopata non medico configura il reato di abuso della professione medica e nessuna ipotetica legge futura riconoscerà mai la competenza di un naturopata a svolgere una attività che appartiene a quella della classe medica. Quest’ultima è giustificata da solidi e seri studi universitari, e non dalla partecipazione a conferenze nei weekend, come quelli che costituiscono il percorso formativo delle scuole di naturopatia tradizionale. Questo è il motivo per cui le Scuole di naturopatia tradizionale cercano di ingannare i loro sprovveduti allievi invocando leggi speciali che li possano accomunare alla classe medica.
Le scuole di naturopatia tradizionale, che sono società commerciali a scopo di lucro, non hanno alcun interesse a parlare di naturopatia riconosciuta per legge, e a far sapere che l’attività di consulenza in naturopatia è libera e legittima, nel rispetto della legge, perché altrimenti non potrebbero arricchirsi vendendo inutili titoli triennali o quadriennali, ingannevolmente spacciati come necessari per l’esercizio della professione. Esse pongono in essere il reato di truffa quando ingannano circa la necessità del conseguimento di un titolo (o l’appartenenza, sempre a pagamento, a Federazioni o categorie professionali) da esse rilasciato, il quale abiliterebbe, in futuro, a una professione che non è mai stata regolamentata perché già di competenza medica e psicologica.
Si consideri che il conseguimento dei diplomi di queste scuole prevede semplicemente l’obbligo di assistere ad alcune conferenze in alcuni weekend all’anno, per un totale, nell’arco di tre o quattro anni, di non più di alcune centinaia di ore, mentre tali scuole proclamano la necessità di un monte ore pari a 1200- 1600 ore, che esse non erogano, naturalmente, nella maniera più assoluta.
Ricordiamo, quindi, che invogliare all’iscrizione a una scuola di naturopatia sostenendo la necessità del possesso di un titolo triennale conseguito tramite frequenza alle lezioni in aula ai fini dell’esercizio della professione non è soltanto falso, ma è una truffa.
Naturopatia riconosciuta o consentita per legge. Purché sia esercitata nel rispetto delle competenze di altre categorie professionali, in autonomia, seguendo principi e metodi della consulenza naturopatica così come insegnata dalle scuole che appartengono all’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali (Associazione culturale e di ricerca scientifica senza scopo di lucro) l’attività di naturopata è legittimamente praticabile, da sempre, purché svolta secondo i principi che regolano l’attività di consulenza, cioè la prestazione d’opera intellettuale, come tale disciplinata dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Essa non si rivolge alla cura di patologie, ma alla consulenza in materia di salute e di benessere.
Naturopatia riconosciuta e disciplinata. La professione del naturopata è anche legittimata dagli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e del Codice Civile che garantiscono il pieno diritto di operare professionalmente:
Naturopatia riconosciuta dalla Costituzione
ART. 4 – La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
ART. 35 – La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…
ART. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…
Naturopatia riconosciuta dal Codice Civile
Libro Quinto, Del Lavoro, ART. 2060 – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
E’ quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme. Non è necessario un “riconoscimento” ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative, a patto che esso non crei danno e che contribuisca al concorso delle spese pubbliche.
Ciò è stato ulteriormente chiarito dal T.A.R. Veneto sez. I, 15 febbraio 1993, n. 213: in base a una lettura coordinata degli art. 33 e 41 comma 1 Cost. e 2229 c.c. l’esercizio di professioni per cui la legge non abbia istituito un apposito albo (e dunque un esame di abilitazione), è, in linea di principio libero, dovendo l’esame di Stato ritenersi necessario solo per l’accesso a quelle professioni le quali, per essere già stato istituito un apposito albo professionale, sono da considerare “protette”.
Naturopatia riconosciuta dal CNEL.
A questo proposito, il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro) si è espresso così: affinché si identifichi una professione, non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. E’ solo quando la Naturopatia si suppone abbia i connotati tipici di altre professioni che si corre il rischio di contravvenire all’articolo 348 del Codice Penale (“Esercizio abusivo della professioni protette”, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cassazione Penale, sez.II, 5385/95: “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato“.
Naturopatia riconosciuta dalla Cassazione.
Su tale articolo si è espressa anche la Corte di Cassazione Penale sez. VI, 22 aprile 1997, n. 5672: “l’art. 348 c.p. che prevede il reato di abusivo esercizio di una professione, è una norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Pertanto l’eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con norme generali ed astratte“.
Naturopatia riconosciuta e praticata legalmente.
Chi pratica la naturopatia non può quindi esprimere o attuare giudizi diagnostici o terapeutici, ma deve rimanere nell’ambito proprio della sua professione, che, di per sé, non costituisce esercizio abusivo della professione medica. In conclusione, la professione di naturopata è pienamente consentita e addirittura tutelata dalla Stato, fatta salva l’astensione da atti riservati dalla legge in via esclusiva ad altre figure.
