Counseling riconosciuto per legge: il riconoscimento legale della professione di counselor.
Counseling riconosciuto per legge.
In quanto attività di consulenza in materia di salute e di benessere, il Counseling è una professione riconosciuta per legge in quanto appartenente alla categoria delle libere professioni che sono da sempre liberamente e legittimamente esercitate in quanto attività di consulenza, previste e disciplinate dal codice civile in quanto prestazione d’opera intellettuale (art.2229 e segg).
Non esiste alcun motivo per prevedere legislativamente questa nuova figura se la si vuole inquadrare all’interno del sistema sanitario, dove già esistono figure competenti in materia e già regolamentate dalla legge. L’unico modo di svolgere legalmente e legittimamente la professione di Counselor è quello di consulente in materia di salute e di benessere. Ricordiamo ancora una volta che tale attività non richiede il possesso di titoli o l’appartenenza ad associazioni di categoria né esami o certificazioni di alcun tipo, essendo già regolamentata dagli articoli 2229 seguenti del codice civile.
Counseling riconosciuto se svolto come attività di consulenza.
La professione di Counselor, se svolta in forma di consulenza, cioè di prestazione d’opera intellettuale, è quindi già tutelata dalla legge (art.2229 del codice civile) e non richiede titoli, abilitazioni, autorizzazioni o ammissione ad Albi o associazioni di categoria.
Counseling riconosciuto dal Codice civile come prestazione d’opera intellettuale, o professione da vendere commercialmente? Le scuole di counseling psicologico tradizionale pretendono invece, per ovvi motivi commerciali, di insegnare a praticare un’attività che è di competenza psicologica a persone prive delle necessarie conoscenze, competenze e abilitazioni, e per questo invocano da trent’anni leggi apposite, che non nono mai state né saranno mai approvate. Esse richiedono il possesso di titoli, da loro conferiti a pagamento, ingannando spesso in maniera truffaldina circa la necessità del loro possesso per praticare tali attività. Invece, se tale attività configura quella di competenza psicologica, non esiste e non esisterà mai alcuna legge, alcun titolo e alcuna abilitazione che possa permetterne lo svolgimento a chi non sia psicologo abilitato.
Se, infatti, si vuole praticare una attività che comporta una diagnosi e il trattamento psicologico di patologie e disturbi, o anche semplicemente fornire un sostegno psicologico rivolto a prendersi carico dei problemi di persone “sane”, l’esercizio di tale attività da parte del counselor non psicologo configura il reato di abuso della professione di psicologo e nessuna ipotetica legge futura riconoscerà mai la competenza di un counselor a svolgere una attività che appartiene a quella della classe degli psicologi e psicoterapeuti (come numerose pronunce giurisprudenziali hanno sempre concordemente affermato).
La competenza e la relativa abilitazione dello psicologo è giustificata da solidi e seri studi universitari, e non dalla partecipazione a conferenze nei weekend, come quelli che costituiscono il percorso formativo delle scuole di counseling tradizionale. Questo è il motivo per cui le Scuole di counseling tradizionale cercano di ingannare i loro sprovveduti allievi invocando leggi speciali o riferendosi a ingannevoli Enti, associazioni e federazioni di categoria che assicurerebbero il legittimo esercizio della professione. In realtà, esse sanno perfettamente che quella che insegnano non è altro che la pratica superficiale della psicoterapia breve, e sono costretti a camuffare tale attività, di competenza esclusiva di psicoterapeuti abilitati, come “Counseling psicologico”.
Counseling riconosciuto o da riconoscere tramite pratiche commerciali? La maggior parte delle scuole di Counseling tradizionale, che sono società commerciali a scopo di lucro, non hanno alcun interesse a far sapere che l’attività di consulenza in materia di salute e di benessere psicofisico è libera e legittima, nel rispetto della legge, perché altrimenti non potrebbero arricchirsi vendendo costosissimi e inutili titoli triennali o quadriennali, ingannevolmente spacciati come necessari per l’esercizio della professione. Esse pongono in essere il reato di truffa quando ingannano circa la necessità del conseguimento di un titolo (o l’appartenenza, sempre a pagamento, a Federazioni o categorie professionali) da esse rilasciato, il quale abiliterebbe, in futuro, a una professione che non è mai stata regolamentata perché già di competenza psicologica.
Ricordiamo, quindi, che invogliare all’iscrizione a una scuola di counseling sostenendo la necessità del possesso di un titolo triennale conseguito tramite frequenza alle lezioni in aula ai fini dell’esercizio della professione non è soltanto falso, ma è una truffa.
Counseling riconosciuto: purché sia esercitata nel rispetto delle competenze di altre categorie professionali, in autonomia, seguendo principi e metodi della consulenza in materia di salute e di benessere, così come insegnata dalle scuole che appartengono all’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali (Associazione culturale e di ricerca scientifica senza scopo di lucro), l’attività di Counselor è legittimamente praticabile, da sempre, purché svolta secondo i principi che regolano l’attività di consulenza, cioè la prestazione d’opera intellettuale, come tale disciplinata dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Essa non si rivolge alla cura di patologie né al sostegno psicologico, ma alla consulenza in materia di salute e di benessere.

