Nutrizionisti riconosciuti per legge: il riconoscimento legale dell’attività di Consulente in nutrizione.
Nutrizionisti riconosciuti per legge.
I nutrizionisti riconosciuti per legge sono solo quelli che svolgono la loro attività in forma di consulenza, non di prescrizione dietetica, se non sono medici. Non occorre, quindi, prevedere alcuna legge specifica per la sua regolamentazione, dal momento che, se la nutrizione è praticata come medicina che usa rimedi naturali, essa resta di competenza della classe medica. Non esiste alcun motivo per prevedere questa nuova figura se la si vuole inquadrare all’interno del sistema sanitario, dove già esistono figure competenti in materia e già regolamentate dalla legge, come quella di dietista.
Nutrizionisti riconosciuti e garantiti dal Codice civile. L’unico modo di svolgere legalmente e legittimamente la professione di nutrizionista al di fuori dell’ambito sanitario, è quello di consulente in Nutrizione. Ricordiamo ancora una volta che tale attività non richiede il possesso di titoli o l’appartenenza ad associazioni di categoria né esami o certificazioni di alcun tipo, essendo già regolamentata dagli articoli 2229 seguenti del codice civile.
Nutrizionisti riconosciuti dalla legge. La professione di nutrizionista, se svolta in forma di consulenza, cioè di prestazione d’opera intellettuale, è quindi già tutelata dalla legge (art.2229 del codice civile) e non richiede titoli, abilitazioni, autorizzazioni o ammissione ad Albi o associazioni di categoria.
Nutrizionisti riconosciuti per legge o riconosciuti da se stessi? Con buona pace di quella strana categoria autoreferenziale che è quella dei biologi “nutrizionisti”, se tale attività configura quella di competenza medica e psicologica non esiste e non esisterà mai alcuna legge, alcun titolo e alcuna abilitazione che possa permetterne lo svolgimento a chi non sia medico o psicoterapeuta abilitato. La gestione, in ambito clinico, dei disturbi del comportamento alimentare e la somministrazione di diete è attività che compete solo ed esclusivamente, ciascuno per la sua parte, ma spesso in sinergia, solo a medici, psicoterapeuti e dietisti, non certo a biologi. Tantomeno tale attività clinica è di competenza dei Consulenti in nutrizione e comportamento alimentare, i quali si occupano di consulenza in materia di salute e di benessere, con particolare riferimento alla corretta alimentazione, ma mai di cura di patologie e somministrazione di diete a scopo terapeutico. Una cosa è predisporre un programma dietetico generale, ben altra cosa è applicarlo specificamente a un paziente, del quale solo il medico è autorizzato a valutare la condizione di salute e di malattia, la possibile interazione con cure farmacologiche, i possibili effetti collaterali della dieta, ecc.
Purché sia esercitata nel rispetto delle competenze di altre categorie professionali, in autonomia, seguendo principi e metodi della consulenza naturopatica in nutrizione e comportamento alimentare, così come insegnata dalle scuole che appartengono all’Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali (Associazione culturale e di ricerca scientifica senza scopo di lucro) l’attività di nutrizionista è legittimamente praticabile, da sempre, purché svolta secondo i principi che regolano l’attività di consulenza, cioè la prestazione d’opera intellettuale, come tale disciplinata dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
Essa non si rivolge alla cura di patologie e tantomeno alla “determinazione del fabbisogno nutrizionale” o alla prescrizione di programmi dietetici, ma alla consulenza in materia di salute e di benessere a partire dal corretto stile di vita alimentare.
Da parte dei biologi nutrizionisti (che non sono nutrizionisti riconosciuti da una legge specifica che attribuisca ad essi tale qualifica) continua la campagna di diffusione di notizie ingannevoli circa l’attribuzione ad essi, e solo ad essi, per apposita legge, della abilitazione alla somministrazione, in piena autonomia, di programmi dietetici. La normativa di riferimento cui essi rimandano:
- Legge 396/67 G.U. n° 149, 1967
- DPR 328 /2001 G.U. n° 190, 2001
- DM 362 1993
Questo stesso parere, al punto B, non fa altro che confermare quanto da noi indicato in materia di attività di consulenza, e cioè che, indipendentemente dalla abilitazione all’esercizio della professione medica, la consulenza può essere liberamente e legittimamente fornita anche, ma non soltanto, dai biologi, in quanto “orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute”, che significa in maniera inequivocabile cosa ben diversa da una prescrizione dietetica autonoma.
Si consideri, poi, che anche il Tribunale di Roma ha affermato con la sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011, che “il biologo può solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, può prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico”.
Sappiamo, naturalmente, che quelli che si vanno a toccare sono interessi economici: l’attività di chi prescrive le diete è particolarmente redditizia e i biologi, forti di una competenza in biochimica (ma incompetenti in ambito clinico) hanno tutto l’interesse a qualificarsi come prescrittori di diete in concorrenza solo con i medici, e non sembrano motivati da un sano spirito umanitario di diffusione di una cultura del benessere alimentare e nutrizionale. Del resto, la maggior parte delle diete di cui si occupano sono destinate al dimagrimento: sostenere che la prescrizione di programmi dietetici dettagliati per curare una condizione di sovrappeso consista nel “determinare un profilo nutrizionale” e costituisca un “orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute”, anziché un atto medico, significa arrampicarsi sugli specchi. Il miglioramento dello stato di salute, infatti, e in particolare quello delle persone in sovrappeso, non si ottiene con la prescrizione di diete, le quali sono inutili o persino controproducenti se non inserite in un programma di consulenza legato allo stile di vita della persona, e che mette in primo piano la consulenza in materia di attività fisica e di atteggiamento mentale. Materie cui i biologi nutrizionisti sembrano non essere minimamente interessati.

