Albo dei naturopati “professionale” o “riconosciuto”: un’altra bufala per i naturopati.
Albo dei naturopati “professionale” o “riconosciuto”: un’altra bufala per i naturopati.
A norma di legge, di Albo professionale è corretto parlare solo quando questo sia stato istituito a seguito di precisa e specifica legge dello Stato, per regolamentare l’esercizio di una specifica attività professionale.
Tutti i cosiddetti Albi che vorrebbero raccogliere categorie professionali non riconosciute (naturopati, floriterapeuti, cristalloterapeuti, pranoterapeuti, massaggiatori ayurvedici ecc) sono soltanto documenti privati, privi di qualsivoglia validità legale ai fini del riconoscimento e della tutela di queste categorie.
Attenzione: non si tratta, come la maggior parte delle persone ritiene, di Albi pubblici come quelli istituiti da notai, commercialisti, medici, avvocati, psicologi ecc. i quali sono stati istituiti e riconosciuti da una legge e godono della tutela di un Ordine professionale istituito per legge. Nel caso di naturopatia e medicine non convenzionali, si tratta sempre di semplici elenchi raccolti privatamente dalle scuole di naturopatia, i quali raccolgono, senza fissare criteri legalmente validi per l’accesso, gli ex allievi di ogni scuola.
Quindi, parlare di Albo con riferimento all’elenco di persone che si ritengano appartenenti a una categoria professionale, senza che questa sia stata definita e regolamentata dalla legge, se pur non espressamente vietato, è un tipico esempio di condotta ingannevole, perché può facilmente indurre a pensare che gli iscritti a questo Albo (che è privato, e ha quindi solo il valore di una scrittura privata, non di diritto pubblico), siano in qualche modo “riconosciuti” e regolamentati da una legge dello Stato.
Ricordo che la cosiddetta legge di regolamentazione delle professioni non regolamentate non prevede l’istituzione di alcun albo il cui accesso sia disciplinato dalla legge secondo la modalità stabilite per gli albi professionali, e cioè a seguito di un percorso di formazione regolamentato da una legge statale e del superamento di un esame di Stato. Questa nuova legge, che non troverà applicazione per manifesta inutilità, oltre a prevedere espressamente di non essere vincolante, per cui l’appartenenza a un qualsiasi albo è da essa stessa considerata condizione non vincolante per l’esercizio della professione, prevede soltanto di delegare ad associazioni private, la possibilità di riconoscere che coloro che ad esse appartengano abbiano compiuto un determinato percorso formativo. Ricordiamo che si tratta esattamente di ciò che l’Università popolare UNIPSI (appartenente al consorzio nazionale delle università popolari italiane, riconosciuto con decreto ministeriale, e quindi con una legge dello Stato) certifica dalla data della sua fondazione, ponendosi quindi al di sopra delle norme non vincolanti di questa legge.
Inoltre i cittadini devono sapere che questa legge autorizza chiunque svolga una qualunque professione a organizzarsi in associazioni che riconoscano da sé, autoreferenzialmente, i propri associati. Ciò significa che, contrariamente a quanto viene diffuso da scuole di naturopatia e di counseling interessate all’aspetto economico e commerciale della questione, questa legge non regolamenta affatto e non riconosce nè la naturopatia, nè il counseling, né alcuna medicina non convenzionale, ma consente semplicemente a qualunque libero professionista di appartenere a una associazione la quale stabilisca autonomamente, e non secondo i criteri stabiliti da una legge dello Stato, come per le professioni serie, i requisiti per appartenere ad essa. La conseguenza è che anche professioni come quella della escort, dell’astrologo, del sensitivo, del mago o guaritore, possono essere svolte, secondo i principi stabiliti da questa legge, con le stesse ridicole garanzie e lo stesso livello di prestigio e di professionalità previsto per le professioni di naturopata o di counseling. sinceramente, non so fino a che punto sia interesse di persone serie che vogliono svolgere la professione di naturopata o di counselor con dignità, serietà e professionalità, essere accomunati da questa legge alle categorie “professionali” sopra indicate.
Forse i cittadini non se ne sono accorti (anche perché non è interesse delle scuole di naturopatia e di counseling mettere in evidenza questo aspetto della legge), ma la legge per la regolamentazione delle professioni non regolamentate svolge fondamentalmente il compito di dare visibilità e riconoscimento dal punto di vista fiscale al sommerso prodotto da professioni semiclandestine e non certo di grande prestigio, come appunto quella di prostituta o di astrologo-cartomante.
Pertanto, le ridicole pubblicità con cui molte Scuole “consentono” l’iscrizione a un Albo di inesistenti naturopati o altra inesistente categoria o quelle di singoli “operatori” che pensano di presentare come titolo di merito il fatto di appartenere a un Albo di questo tipo, stanno illudendo se stessi, e quel che è più grave il prossimo.
L’Albo dei cristalloterapeuti, dei floriterapeuti o gli innumerevoli albi e registri di naturopati, non hanno alcun valore legale e non attestano nient’altro che l’appartenenza a una associazione privata, priva di qualsiasi titolo per qualificarsi come rappresentativa di una categoria, la quale non è neppure prevista dalla legge. Quindi, contrariamente a quello che queste pubblicità ingannevoli inducono a pensare, questi albi privati non offrono nessuna garanzia legalmente riconosciuta circa i requisiti e le competenze dei loro appartenenti, i quali, proprio per questo fatto, si qualificano invece come personaggi privi di conoscenza delle più elementari regole deontologiche, etiche e di esercizio dell’attività professionale.
Dr. Aldo Lo Giudice
