Alimentazione e nutrizione in naturopatia: illeciti penali
La consulenza seria, legittima e professionale in naturopatia, alimentazione e nutrizione o erboristeria richiede l’acquisizione e la padronanza di conoscenze – anche legali – che non si improvvisano e non si limitano ad alcune banali affermazioni o avvertenze.
Da sempre le nostre scuole forniscono tali conoscenze e competenze, ponendosi al di fuori delle proposte commerciali che espongono costantemente al rischio di esercizio abusivo della professione medica, per ignoranza o mala fede da parte delle scuole che insegnano la materia in maniera ingannevole o superficiale.
La Sesta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20281/17 (pubblicata in data 28 aprile 2017), ha affermato che anche l’attività consistente nel fornire suggerimenti alimentari, se esercitata da soggetti sprovvisti di titoli abilitanti, come quella di dietista o biologo, è suscettibile di sanzione penale, per “esercizio abusivo della professione” proprio per le possibili ricadute nei confronti degli utenti.
La consulenza in materia di alimentazione insegnata dalle nostre scuole, conformi alle direttive ministeriali in materia di rispetto delle competenze professionali, implica una attività che è rivolta esclusivamente alla promozione del benessere, nella quale l’alimentazione è solo lo spunto per educare la persona a stili di vita più corretti, in senso globale. Essa prescinde totalmente dalla diagnosi, la valutazione e la gestione della condizione fisiopatologica del cliente, e proprio per dimostrare come essa non abbia alcuna finalità diagnostica o terapeutica, la consulenza insegnata dalle nostre scuole prevede sempre e necessariamente la sua redazione in un documento da sottoporre alla valutazione del medico.
Già nel 2013, la Suprema Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 15006 del 02 aprile 2013 aveva affermato che l’esercizio delle attività di controllo sulle intolleranze alimentari, la verifica dei bisogni nutritivi e della corretta assunzione di alimenti sono “tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell’alimentazione”, ed esercitarle senza titolo costituisce esercizio abusivo della professione medica e, che lo svolgimento in modo continuativo di queste “complesse attività” sia “riservato all’esperto in scienze dell’alimentazione”.
Dunque, integra il reato sopra citato anche la condotta di chi si “limiti a dare ai propri clienti, consigli sullo stile di vita e di natura alimentare, pur senza prescrivere o eseguire esami diagnostici”.
Della stessa portata si registra un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 13378 del 16/04/2015, che ancor più nello specifico, ha affermato che il “naturopata non può prescrivere diete in quanto tale attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati, alla stregua del parere del Consiglio Superiore di sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo”. Infatti, il Consiglio Superiore di sanità, con parere del 12 aprile 2011 ritiene che mentre il medico-chirurgo può, ovviamente , prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo (Sentenza n. 17378/15).
Se una scuola proponesse un corso nel quale un medico insegna a chi non è medico quali siano i meccanismi fisiopatologici o neuroormonali da correggere o da modificare tramite consigli alimentari e nutrizionali, ci si troverebbe di fronte all’ipotesi di reato di istigazione all’esercizio abusivo della pratica medica. Non spetta al naturopata valutare (ossia diagnosticare) lo stato infiammatorio o patologico generale o specifico della persona, né tantomeno fornire consigli su quali integratori assumere per spegnere l’infiammazione o riportare il corpo in salute.
Il consulente scientifico in naturopatia può solo, legittimamente, informare su stili di vita alimentari più corretti, secondo le evidenze scientifiche, rinviando al medico ogni altra valutazione e intervento.
In particolare, insegnare modelli e schemi di trattamento di squilibri ormonali tramite suggerimenti dietetici e di integrazione alimentare è un atto pericolosissimo e che viola le competenze della classe medica e dei biologi. Il naturopata, anche se le scuole commerciali tendono a farvi credere il contrario, non ha e non deve avere le competenze di un medico o di un biologo in materia di scienza dell’alimentazione e tantomeno di anatomia, fisiologia, patologia e farmacologia. Se vi vengono insegnate, anche se da un medico, significa che stanno ingannandovi o istigando all’esercizio abusivo della professione medica.
Anche il semplice consiglio del naturopata è suscettibile di una condanna penale, se rivolto a intervenire sulla condizione ormonale o comunque di alterata funzionalità dell’organismo, e anche se esso si riferisce al suggerimento di consumo di determinati alimenti anziché altri, in base alle loro reali o supposte proprietà nutraceutiche o terapeutiche. Quando poi il suggerimento è relativo a integratori alimentari, si ricordi che essi sono ingannevolmente indicati come di competenza naturopatica solo dalle scuole che svolgono una parallela attività commerciale di vendita di tali prodotti, dimostrando così una riprovevole mancanza di onestà intellettuale e di senso morale.

