Scuole di naturopatia e illegalità. La pratica delle discipline olistiche
Alcuni lettori ci chiedono delucidazioni circa il fatto che le nostre scuole non prevedono l’insegnamento in aula della pratica di alcune discipline “olistiche” o tecniche corporee, insegnate abitualmente da molte scuole di naturopatia. La risposta è semplice: perché si tratterebbe di ipotesi di reato.
Ricordiamo che l’attività di consulenza in naturopatia legittima, ossia la prestazione d’opera intellettuale avente per oggetto il benessere, la qualità e lo stile di vita delle persone, a norma degli art.2222 e segg. del Codice civile, richiede, per sua natura, di essere svolta senza alcun intervento sul corpo del cliente, e senza l’applicazione di tecniche e protocolli operativi. Il Consulente del benessere, o in naturopatia, infatti, come ogni consulente, svolge una attività informativa, non operativa, e non può, quindi svolgere attività pratiche di intervento sul cliente, tantomeno se manipolative o di massaggio. Se lo facesse, egli uscirebbe dalla fattispecie legittima dell’attività di consulenza, e violerebbe la competenza di altre categorie professionali, come gli operatori sanitari e gli operatori “olistici” a norma della Legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi.
Quindi, per esempio, la riflessologia plantare o qualsiasi tipo di massaggio richiede l’abitazione alla pratica medica, sanitaria, o, al limite, se fuori dall’approccio terapeutico, estetica, oppure l’appartenenza a una associazione per operatori olistici, regolamentata dalla legge n° 4 del 2013.
Quindi, se una Scuola non riservata esclusivamente a operatori sanitari, insegna a praticare atti che implicano manipolazioni o interventi sul corpo, compresa la somministrazione di rimedi di qualsiasi tipo, tale insegnamento configura il reato di istigazione all’abuso della pressione medica, se la pratica insegnata è rivolta alla diagnosi o alla cura di alterazioni dello stato di salute (anche se li chiama “squilibri”);
altrimenti esso può configurare l’abuso della credulità popolare, se l’insegnante inganna circa il fondamento scientifico e la funzione dell’attività pratica che insegna,
oppure l’istigazione all’abuso della credulità popolare, se agli allievi viene insegnato a pubblicizzare la loro attività come rivolta alla cura di squilibri o condizioni di alterazione dello stato di salute prive di fondamento scientifico,
o istigazione alla truffa, se l’insegnante insegna agli allievi a ingannare a loro volta i loro futuri clienti, prospettando caratteristiche del trattamento che non hanno riscontro scientifico e tendono a curare “squilibri” o condizioni inesistenti.
Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione in relazione all’ipotesi di vendita di prodotti o servizi esoterici, integra il reato di truffa aggravata – e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone – il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche [C 18.1.2006, Locaputo, CED 233361, D&G 2006/8, 47, con nota di BOVIO e GRASSO; in senso conforme C 18.11.2008, n. 43129, Leggi d’Italia; C 25.2.2009, n. 8621, Leggi d’Italia].
Le scuole serie, che insegnano la consulenza scientifica del benessere, non insegnano a praticare tecniche, protocolli o terapie corporee a persone non abilitate per legge. Le scuole di naturopatia che continuano a insegnarne la pratica sanno di agire al limite della legalità e di esporre i loro sprovveduti allievi a possibili denunce.
