Diagnosi naturopatica è reato
Ci viene segnalato da alcuni soci che sono stati immessi sul mercato naturopatico corsi di micoterapia pubblicizzati sotto il nome di micologia naturopatica e nei quali si insegna a chi non è medico a formulare diagnosi “energetiche” e a intervenire a livello biochimico sulla fisiopatologia del pazienti. Confermiamo ancora una volta che si tratta di ipotesi chiarissime di reato.
Ribadiamo che la naturopatia, comunque la si voglia intendere, non ha nulla a che fare con la prescrizione di funghi medicinali per la cura di patologie ( la quale è medicina a tutti gli effetti), per cui chi la insegna come pratica naturopatica vi sta ingannando e sta speculando sulla vostra ignoranza in materia.
Chi è medico può formulare le diagnosi che vuole, ma deve poi assumersi la responsabilità di farle seguire a una eventuale terapia, la quale, quindi, resta un atto medico anche se preceduta da una diagnosi energetica, come quella che un medico insegna a effettuare sulla lingua, o sull’iride. Tuttavia, se si insegna a persone non abilitate a formulare diagnosi energetiche (con iridologia o l’analisi della lingua) e queste consistono e si traducono in valutazioni sull’alterazione dello stato di salute della persona, chi non è medico incorre nel reato di esercizio abusivo della professione medica, e chi le insegna in quello di istigazione all’esercizio abusivo della professione medica.
Ricordiamo per l’ennesima volta che l’unico modo di sfuggire alla responsabilità penale a seguito di una diagnosi energetica è quello di non fare mai riferimento (come invece si fa abitualmente) ad alterazioni di organi, apparati o sistemi corporei. Infatti, per evitare l’accusa di esercizio abusivo della pratica medica, sarebbe necessario dimostrare come la diagnosi energetica non ha nulla a che fare con la valutazione dello stato di salute del paziente, perché, se così fosse, essa si configurerebbe come atto medico.
Quindi, dichiarare di non compiere un atto medico perché si effettua solo una diagnosi energetica che consiste nel rilevare una debolezza del sistema immunitario, da correggere con l’assunzione di funghi medicinali, è un reato, puro e semplice. Se si fa riferimento, infatti, a valutazioni che riguardano la fisiopatologia medica (e non una immaginaria fisiopatologia energetica) riferendosi a organi, apparati o sistemi, come quello immunitario, si sta effettuando una diagnosi medica ingannando il prossimo, ingenuamente, con un raggiro linguistico che può configurare anche il reato di truffa aggravata.
Infatti, anche i bambini riconoscono come lo squilibrio energetico coincide con una alterazione dello stato di salute, per cui è impossibile negare che quella che si sta effettuando, attribuendole il ridicolo nome di diagnosi energetica, sia qualcosa di diverso dalla diagnosi medica, in quanto entrambe fanno riferimento ad alterazioni dello stato di salute.
Niente esclude che un guaritore percepisca una perturbazione energetica nel suo cliente. Se, però, essa viene riferita a una alterazione della fisiologia di un organo, o del sistema immunitario, allora qui si sta formulando una diagnosi, e si incorre in una precisa responsabilità penale. Quindi, a seguito di tale percezione, il guaritore può effettuare un trattamento energetico, purché esso sia energetico, ossia immateriale, e non comporti la somministrazione di sostanze, come i funghi medicinali di cui sopra.
Quindi, chi insegna a chi non è abilitato alla pratica medico-sanitaria a formulare diagnosi con qualsiasi strumento (compresa l’analisi dell’iride o della lingua) non può sottrarsi alla propria responsabilità penale dichiarando che si tratti di una diagnosi energetica, se la valutazione consiste in una alterazione della fisiologia dell’organismo o della psiche. In questo caso il docente -formatore sta configurando la fattispecie di istigazione all’esercizio abusivo della professione medica.
Analogamente, il naturopata che, dopo aver seguito tale corso di formazione, formuli una diagnosi “energetica” e a seguito di essa suggerisca l’uso di funghi medicinali, configura il reato di esercizio abusivo della professione medica.
Insomma, come ripetiamo da decenni: se la valutazione che volete compiere è energetica, che sia energetica, ossia non si riferisca a nulla di materiale e tantomeno descrivibile in termini medico-scientifici. Potete dichiarare di aver percepito un’aura tremolante, o la presenza di una presenza energetica negativa nella sfera energetica del cliente. In questo caso vi esponete all’ipotesi di truffa e di abuso della credulità popolare, ma perlomeno non state compiendo un atto medico. Se, poi, intendete operare terapeuticamente tramite l’energia, fatelo con l’energia, non con erbe, funghi, alimenti o integratori. Potere riequilibrare tale energia squilibrata, per esempio, convogliando energia universale nella sfera energetica del cliente. Ma se la convogliate sul fegato, o su qualsiasi organo o apparato corporeo, allora state prendendo in giro voi stessi e il prossimo, e vi esponete ancora una volta all’ipotesi di truffa e abuso della credulità popolare.
