Scuole di naturopatia, corsi e diplomi di naturopatia “riconosciuti”. Il parere del legale- UNIPSI
Scuole di naturopatia, corsi e diplomi di naturopatia riconosciuti.
Il parere del legale
L’esercizio della professione di counselor o di naturopata, come di ogni altra professione il cui esercizio non violi alcuna norma di legge, è libero e non richiede il possesso di alcun titolo o diploma “riconosciuto”. Nonostante le scuole di naturopatia abbiano tutto l’interesse economico a farvi frequentare per anni corsi che abiliterebbero all’esercizio di questa professione, essa, ripetiamo, è lasciata dalla legge alla coscienza individuale e al rispetto delle norme generali di comportamento e di deontologia professionale. Non esistono, in altre parole, corsi e diplomi di naturopatia riconosciuti. E’ utile, anzi indispensabile, esercitare tale professione solo se si è in grado di occuparsi seriamente e professionalmente della salute del prossimo, ma a tale scopo non serve un diploma “riconosciuto” solo da chi ve lo vende, quanto una seria competenza e formazione, certificata da un titolo privo attualmente di validità legale, ma che attesti tale preparazione.
Il Diploma di Consulente in naturopatia scientifica è l’unico diploma che attesta l’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche e di specifiche competenze nella cura della persona nella sua integrità, conformemente con quelli che sono i criteri direttivi che porteranno alla regolamentazione di nuove professioni in materia di salute. È l’unico diploma che, in mancanza di riconoscimento legislativo specifico delle professioni di cui sopra, tra cui il counseling e la naturopatia, attesta e certifica una competenza in materie che potranno essere oggetto di regolamentazione nell’ambito del riconoscimento di nuove professioni, in quanto scientificamente fondate. Non esistono, quindi, corsi e diplomi di naturopatia riconosciuti, semplicemente perché non esiste, dal punto di vista legale, il “riconoscimento” di una professione, ma solo la sua regolamentazione legislativa. Quindi, non esistono scuole, corsi e diplomi di naturopatia riconosciuti perché questa professione, per la legge, non esiste. Solo la nostra Scuola, e quelle che si ispirano ai nostri insegnamenti, fornisce la preparazione e la formazione indispensabile per la cura professionale della salute, del benessere e della qualità della vita, perché strutturata in forma di consulenza scientifico-psicologica e non di pseudo pratica medica.
La tendenza incontestabile, a livello europeo e internazionale, è quella di riconoscere nuove professioni in materia di cura del benessere e della persona solo a seguito di un percorso didattico e formativo, ancora tutto da definire, di tipo universitario, e avente per oggetto solo ed esclusivamente materie e tecniche che siano riconosciute a livello internazionale come scientificamente fondate dalla comunità scientifica (alla quale, come noto, non appartengono certo né omeopati, né naturopati, né iridologi o guaritori con fiori di Bach e altri ciarlatani). Per rendersi conto di ciò, basti pensare a come molte professioni siano state trasformate negli ultimi anni in professioni che richiedono una laurea presso una Università, e non una scuola privata, come nel caso di infermiere, fisioterapisti, preparatori erboristici (ex erboristi), tecnici di laboratorio, logopedisti, igienisti dentali, ecc.
Inoltre, requisito indispensabile per la definizione e regolamentazione di una nuova professione è che le sue competenze e l’oggetto dell’attività professionale siano ben definiti e consistano in materie scientificamente supportate da evidenze a livello di pratica clinica e di letteratura scientifica internazionale. Il che rende lo studio della maggior parte delle materie insegnate nelle scuole di naturopatia tradizionale assolutamente inutile: iridologia, medicina tradizionale cinese, ayurvedica e tibetana, floriterapia, cristallo terapia, cromoterapia, riflessologia, ecc. Queste materie, e tutte le decine di curiosità pseudo mediche insegnate nelle scuole di naturopatia tradizionale, non potranno mai essere riconosciute a livello legislativo fino a che non dimostrino alla comunità medico scientifica internazionale la loro efficacia; e, se ciò avvenisse, esse diventerebbero immediatamente, ipso facto, materie di competenza medica, non certo naturopatica. Tra quelle attualmente insegnate dalle scuole di naturopatia, solo la scienza dell’alimentazione, la fitoterapia, oppure tecniche e cure di tipo psicologico, in quanto rigorosamente fondate su evidenze scientifiche, possono trovare spazio in ambito clinico, ma in questo caso esse sono di competenza, in misura e in maniera diversa, delle sole categorie dei medici, farmacisti, preparatori erboristici, psicologi, dietiste e dietologi regolarmente laureati. I naturopati che utilizzassero tali tecniche o discipline incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo delle relative professioni.
A questo proposito, il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro) si è espresso in questo senso: affinché si identifichi una professione, non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente.( Si veda, in proposito, l’interessante intervento su: http://guide.supereva.it/naturopatia/interventi/2006/10/274595.shtml). E’ assolutamente evidente che la naturopatia non ha nulla a che vedere con tali requisiti: non consiste certo in un sapere dai confini definiti (essendo la raccolta confusa di decine di discipline e tecniche eterogenee e spesso magiche), non esiste un sistema di formazione e di controllo della qualità (chiunque può improvvisarsi naturopata o docente di naturopatia, e praticare praticamente tutto quello che vuole), manca totalmente un corpus di norme etiche e deontologiche specifiche (non basta, come qualcuno ha fatto, ricopiare il codice deontologico degli psicologi), e le sue funzioni non sono orientate al cliente, ma al riequilibrio di energie non definite o alla guarigione da disturbi di competenza medica.
L’unica istituzione pubblica autorizzata a regolamentare l’esercizio di una professione attualmente non ancora esistente è il Ministero competente, a seguito di approvazione e applicazione di una legge dello stato (non certo una legge regionale) che riconosca, definendola e regolamentandone limiti e funzioni) tale nuova professione, purché in maniera specifica, come è per le professioni per le quali è previsto un Albo professionale, e non genericamente mettendo tutte le discipline del benessere in un unico calderone, come si cerca di fare ancora oggi a fini propagandistici con le patetiche proposte di legge sulle cosiddette “discipline bionaturali e del benessere”.
Ciò significa che per essere “riconosciuto”, un Diploma o una Scuola necessita di una legge dello stato che regolamenti la professione e di un percorso didattico formativo stabilito dal ministero competente. Affermazioni quali: “il diploma di naturopatia della nostra Scuola è riconosciuto dalla federazione naturopati, o da altra Associazione”, sono una ridicola presa in giro, perché non significano altro che i proprietari della Scuola di naturopatia garantiscono a titolo privato che il loro diploma è riconosciuto da essi stessi, tramite la federazione o l’associazione privata da essi stessi costituita, e non certo rappresentativa della categoria (la quale, lo ricordiamo, non esiste).
Si presti attenzione, poi, alla trappola della pubblicità ingannevole, con cui, enfatizzando il fatto che una certa scuola o associazione o università popolare, corredata di riconoscimenti e patrocini utili solo a scopo pubblicitario, è anche registrata presso enti pubblici o il Ministero della salute come organizzatore di corsi ECM, o di corsi e diplomi di naturopatia riconosciuti dal ministero dell’istruzione. Attenzione, perché questo fatto non significa assolutamente che queste organizzazioni, sulla cui serietà avremmo molto da ridire, siano anche autorizzate a rilasciare titoli che riconoscano la professione di naturopata, o che i diplomi da esse rilasciati abbiano un valore o una validità superiori ad altri, o persino che possano essere convalidati se e quando una legge riconoscesse la professione. Si tratta, evidentemente, di sistemi subdoli e al limite della legalità, oltre che della correttezza professionale, per giocare sull’equivoco e sull’ignoranza in materia dei più sprovveduti tra i naturopati.
