Consulente del benessere: definizione
Consulente del benessere: definizione
Insieme a una nuova coscienza della salute e del benessere, le Scienze della salute e del benessere, contrapposte a quelle della malattia (Scienze mediche e medicine alternative) stanno diffondendosi sempre più, insieme alla figura professionale dl consulente e formatore del benessere.
Precisiamo che questa figura professionale nasce all’interno della formazione erogata dalla Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI), e richiede un percorso di studi articolato in un totale di cinque anni, di cui tre dedicati alla consulenza del benessere, e due, magistrali, alla formazione al benessere.
Si precisa anche che il consulente del benessere è figura professionale che deve dimostrare la competenza e le conoscenze specifiche di questa disciplina su basi scientifiche e specificamente psicobiologiche, tramite il conseguimento del relativo Diploma, rilasciato solo da UNIPSI.
Il consulente del benessere, infatti, è un professionista che opera a norma degli art.2229 e segg. del Codice civile, in maniera libera e legittima purché svolga la sua attività in forma di consulenza, ossia a scopo informativo e formativo, ma mai operativo.
Ciò significa che il consulente del benessere non formula (salvo che sia contemporaneamente abilitato dalla legge allo scopo) programmi dietetici, di allenamento, fisico o sportivo, e tantomeno interviene operativamente sul corpo del cliente con massaggi e manipolazioni.
In quanto consulente, egli non fornisce, ma elabora insieme al cliente un programma articolato relativo allo stile di vita, le cui applicazioni pratiche, quando necessario, devono essere rimesse alla valutazione del medico o di altra figura sanitaria o professionale abilitata.
Quindi, il consulente del benessere non può essere, come inteso da qualcuno che opera in ambito commerciale, come una sorta di informatore scientifico che pubblicizza e promuove prodotti, attrezzature, rimedi naturali, anche se rivolti alla cura del benessere e non di malattie (si pensi a coloro che si dichiarano consulenti del benessere perché promuovono prodotti dietetici o integratori, come nel caso di collaboratori di aziende come Herbalife, e simili).
Il consulente deve illustrare al cliente le diverse opportunità che ha di fronte per migliorare la qualità della sua vita quotidiana, sotto tutti gli innumerevoli aspetti di essa, i quali prescindono da diagnosi e scopi terapeutici, valutandone scientificamente pro e contro in relazione al caso specifico del cliente, ma non può certo promuovere un prodotto, uno strumento o sistema di cura piuttosto che un altro, specialmente se da tale vendita trae un guadagno.
