Prospettive di lavoro in naturopatia.
Troppe persone si rivolgono anche a noi per richiedere con insistenza informazioni circa l’esistenza di scuole che offrano concrete garanzie e prospettive di lavoro, grazie ai diplomi da esse rilasciate.Purtroppo, ci spiace essere gli unici a dover fare chiarezza su un punto che è oggetto di squallida manipolazione da parte di tanti personaggi che vivono e si arricchiscono nel mondo delle medicine alternative. Le prospettive di lavoro in naturopatia sono poche, il percorso è lungo, difficile e richiede motivazione, cultura generale e specifica e una certa disponibilità economica.
La naturopatia non è un insieme di tecniche che tutti, a seguito di un percorso di studi costituito di semplici conferenze su svariati argomenti, possono applicare al prossimo dietro congrua remunerazione. La naturopatia è una filosofia di vita ed è fondamentalmente educazione e formazione al benessere. Essa richiede qualità individuali che non sono comuni e che non si imparano frequentando una scuola. Per questo motivo le prospettive di lavoro in naturopatia sono poche, perché essa è un’arte, più che una scienza esatta. Tutti sono in grado di imparare le proprietà terapeutiche di erbe, nutrienti e rimedi di vario tipo, ma pochissimi sono coloro che sono in grado di applicarli entrando in comunicazione con il cliente in maniera corretta e competente.
Nessun titolo, nessun corso e nessuna scuola di discipline alternative, nonostante molti loro ingannevoli proclami, soddisfa questi requisiti. Esse possono legittimamente impartire lezioni in qualunque materia, ma non abilitare all’esercizio di alcuna professione: infatti:, nel Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167) si afferma che:” le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall’ordinamento didattico e che (art.172): “i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L’abilitazione all’esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici […].Qualsiasi scuola, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, può rilasciare diplomi o certificazioni e attestati, purchè dichiari espressamente, come fa il nostro Istituto, che essi comprovano soltanto la formazione e l’insegnamento impartiti secondo i programmi della scuola stessa, ma senza abilitare a nulla e senza poter essere parificati in alcun modo a titoli aventi valore legale.
Riconoscimenti legislativi regionali, in quanto tali, non hanno alcun valore legale di titolo di studio o di abilitazione professionale, in quanto, come è ovvio, non esistono professioni “regionali”.
Le qualifiche di corsi parauniversitari non hanno alcun valore legale quando non siano riconosciuti come tali da una legge nazionale. Nessuna disciplina alternativa gode di questo riconoscimento.
La denominazione “Università” è riservata, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
Quando, poi, questi sedicenti Enti di accreditamento di categorie professionali inesistenti, come omeopati, naturopati o counselor, non sono una per ogni categoria, ma sono moltissime, e tutte sostengono di avere titolo per riconoscere la professionalità della medesima, il gioco si fa persino poco serio. Si pensi che esistono decine di associazioni o federazioni di naturopati o counselor, ognuna delle quali pretende di rappresentare l’intera categoria, oppure la sua parte più seria e professionale.
Si aggiunga che l’uso di fare riferimento al CNEL come Ente di accreditamento o di riconoscimento di scuole private, è una evidente bufala, come si legge dal passo seguente, tratto dal sitohttp://www.orientamento.it/blog/viewcomment.php?post_id=44
“Dal CNEL ho ottenuto la seguente risposta (16-1-2008):
Gentile dottore,
con riferimento alla Sua lettera inviata al CNEL il 5 gennaio 2008, La informo che il CNEL possiede una banca dati delle associazioni professionali, aggiornata al 31 dicembre 2004. La banca dati è da sempre uno strumento conoscitivo del fenomeno delle associazioni non regolamentate, e l’iscrizione è stata vincolata alla presentazione di una documentazione indicata dal CNEL (ad esempio: statuto, codice deontologico, lista degli iscritti).
Essa pertanto non ha alcuna efficacia giuridica e/o vincolante, nè può operare una distinzione di alcun genere tra associazioni che vi sono ricomprese e le altre che non lo sono. La lista delle associazioni censite è consultabile sul portale del CNEL (sotto la voce “documenti”, all’interno del “V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni”, inserito nell’anno “2005”)
Inoltre, sono ad informarLa altresì che la Consulta del CNEL sulle associazioni è un organo non più costituito dal 2000, e che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni.
Per quanto riguarda le attività delle associazioni di professioni non regolamentate, infine, Le ricordo che esse operano attualmente in base a quanto è consentito dal codice civile .
Cordiali saluti
Massimiliano Boni
(funzionario responsabile del gruppo di lavoro sulle professioni intellettuali)”
Siamo lieti di riportare anche, dal forum del sito citato, le seguenti, illuminanti e incontestabili affermazioni:
Vale la pena riportare alcuni punti fermi:
1) Il counseling è una professione non regolamentata e dunque chiunque può esercitarla senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di nessuno.(aggiungo che lo stesso dicasi della naturopatia).
2) Il CNEL (allo stato attuale) funge semplicemente da osservatorio sulle nuove professioni per conto del Governo: fotografa la realtà italiana così com’è e come tale la riporta. Il CNEL non riconosce nessuno e tantomeno non autorizza nessuno a fare niente.
3) I riconoscimenti “incrociati” tra associazioni italiane ed estere (europee e non) hanno solo una valenza culturale e politica. Non hanno alcuna valenza legale o giuridica. La valenza culturale consiste nel portare avanti una piattaforma comune, quella politica nel fare “pressione” al legislatore affinché si allinei su posizioni maggiormente europeiste rispetto alla liberalizzazione delle professioni.
4) Stando all’ultima bozza di riforma delle professioni (bozza anch’essa naufragata, ahimé) l’intento era quello di aprire in Italia la strada del doppio binario: associazioni di categoria da una parte, ordini professionali dall’altra.
5) Tutte le scuole di formazione (enti, istitui, etc.) che vantano “fantomatici” riconoscimenti vendono solo fumo in quanto: a) la figura professionale non è riconosciuta; b) al massimo possono avere il corso accreditato (non riconosciuto) da un’associazione di categoria. Tutto ciò con valenza puramente culturale e non legale.
6) Gli unici Enti che allo stato attuale vantano un riconoscimento della figura professionale sono quelle Regioni presso le quali è depositato il profilo professionale del counselor. In quel caso le scuole – agenzie formative accreditate – che erogano corsi riconosciuti dalla Regione, rilasciano un titolo di qualifica professionale e dunque un titolo pubblico a tutti gli effetti.
7) Nessun ente (privato o pubblico) può rilasciare un titolo riconosciuto “a livello europeo” in quanto ogni stato membro ligifera ancora singolarmente in tema di professioni. Ergo per sapere a priori se io posso esercitare il counseling nello stato X devo preventivamente informarmi di quali titoli richiede lo stato X per esercitare. Non posso presentarmi dicendo: “Ho il titolo Y riconosciuto dall’associazione europea Z”. Lo stesso vale per le professioni regolamentate. Provate a fare l’Ingegnere in Germania con la laurea in Ingegneria italiana…
8) Le federazioni di associazioni di counseling sono un non-senso in quanto le associazioni non dovrebbero fare cartello, ma essere concorrenziali tra di sé, stando almeno alla logica di riforma del sistema, così come avviene nel resto dell’Europa.
In realtà, quello che chi ci scrive o ricerca su Internet vuole, è solo la garanzia di poter esercitare la professione che intende intraprendere senza essere considerato nè un ciarlatano, nè un professionista abusivo. Si ricordi che ciò è garantito già dalla legge, che non vieta l’esercizio di professioni purchè non configurino reati di esrecizio abusivo di professione o usurpazione di titolo legale. Piuttosto, la qualifica di ciarlatano, a nostro parere, è più facilmente attribuibile a coloro che, sedotti da astute pubblicità di alcune scuole, si illudano di aver conseguito un titolo legalmente valido in Italia, o di far parte di un albo o di una federazione rappresentativa di una categoria professionale riconosciuta dalla legge.
